Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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zamento unilaterale degli standard di sicurezza e il conseguente aumento dei costi possono costituire uno svantaggio in singoli casi. Esso accetta tuttavia questo stato di cose come un prezzo da pagare in cambio di un livello di sicurezza superiore nel confronto europeo.
In applicazione di queste raccomandazioni contenute nel Rapporto sulla politica aeronautica, un nuovo articolo 108a capoverso 1 prevede che il Consiglio federale stabilisca i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine esso si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica riconosciuto a livello internazionale. Un esempio in tal senso è costituito dalle «recommendations»
dell’ICAO. Nell’emanare tali norme, il Consiglio federale tiene conto anche della sostenibilità economica. Il capoverso 2 offre al Consiglio federale la possibilità di designare norme tecniche il cui adempimento permette di presumere che i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza sono soddisfatti.
cpv. 3 (nuovo)
Spesso le norme di sicurezza armonizzate nel contesto internazionale della navigazione aerea offrono alle autorità nazionali della navigazione aerea margini di manovra nelle questioni esecutive tecniche di importanza subordinata. A titolo di esempio si ricordano, in questo contesto, i requisiti emanati dalle «Joint Aviation Authorities (JAA)» in materia di sicurezza aere-
a. Queste disposizioni («Joint Aviation Requirements, JAR»), per buona parte direttamente applicabili in Svizzera sulla base dell’articolo 6a LNA, prevedono in molti ambiti espressamente l’emanazione di disposizioni esecutive da parte delle autorità nazionali della navigazione aerea. Lo stesso vale per le disposizioni emanate nell’ambito dell’AESA e dell’ICAO.
Secondo l’articolo 48 capoverso 2 della Legge sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), una delega di competenze normative ad aggruppamenti e uffici è consentita unicamente se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale la prevede. Poiché all’Ufficio federale quale autorità nazionale preposta alla navigazione aerea mancava finora, all’interno della legge, un’autorizzazione di carattere generale all’emanazione di disposizioni esecutive sancita da una norma di legge, l’UFAC non poteva emanare le disposizioni necessarie soltanto seguendo la via – oltretutto problematica sotto il profilo dello Stato di diritto – della decisione di portata generale oppure attraverso direttive e istruzioni che non sono tuttavia giuridicamente vincolanti e causano pertanto problemi all’atto pratico. Se questi regolamenti venivano impugnati da singoli soggetti, si creavano non di rado disparità sconcertanti fra i partecipanti al mercato. Una problematica analoga emergeva laddove il diritto sovraordinato non disciplinava con sufficiente grado di precisione questioni rilevanti ai fini della sicurezza oppure nei casi in cui nella prassi dell’aviazione emergevano, ad esempio in seguito a informazioni raccolte nell’ambito di inchieste relative a infortuni, lacune di sicurezza che dovevano essere colmate rapidamente, ma anche in modo vincolante e giuridicamente uniforme. Il rapido mutamento tecnologico ed economico nella navigazione aerea implica inoltre che le norme tecniche esecutive subordinate a tutela dell’incolumità fisica e della vita possono essere adeguate in modo così rapido e semplice da ottenere senza ritardi maggiore sicurezza nella prassi operativa e colmare immediatamente le lacune che si creano.
La nuova disposizione autorizza il Consiglio federale a delegare l’emanazione di disposizioni tecniche ed amministrative, in particolare anche la designazione di norme tecniche, all’Ufficio federale. Le cerchie interessate verranno coinvolte nei lavori preparatori delle ordinanze nell’ambito dello «Stakeholder Involvement Process» dell’UFAC.