Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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zione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità)3) nonché diritti di regresso nei confronti della Confederazione Svizzera.
Il nuovo capoverso 3 dissipa tutti i dubbi in merito alla competenza del Consiglio federale di stipulare accordi secondo l’articolo 3a capoverso 2 vigente. Fra queste vi sono soprattutto le deroghe alla responsabilità causale vigente in Svizzera rispetto ad alcuni dei Paesi limitrofi. Al contempo, si tratta di consentire al Consiglio federale di fissare negli accordi summenzionati norme che vincolino la Confederazione Svizzera a prestare eventuali pagamenti a titolo di regresso.
Nell’eventualità in cui la Confederazione Svizzera venga obbligata, in virtù di un impegno internazionale, al pagamento di indennità, secondo il nuovo capoverso 4 essa avrà la possibilità di esigere da Skyguide il rimborso integrale o parziale dei pagamenti effettuati.
Se gli accordi prevedono nuove responsabilità a carico di Skyguide, quest’ultima sarà coinvolta nelle trattative.
Art. 3b lett. d –g (nuovo) Collaborazione con autorità aeronautiche estere
L’art. 83bis del Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) prevede che lo Stato d’immatricolazione di un aeromobile possa, mediante accordo con un altro Stato, trasferire a quest’ultimo la propria competenza in materia di vigilanza sull’aeromobile stesso. La LNA prevedeva sinora questa possibilità di delega solo implicitamente. Con l’aggiunga della lettera d nell’elenco dell’art. 3b LNA si tratta pertanto di stabilire espressamente la possibilità di stipulare accordi in materia di vigilanza e di delega della vigilanza negli ambiti della produzione, della navigabilità e della manutenzione di aeromobili. Le nuove lettere e ed f riguardano gli strumenti di addestramento sintetici (p.es. simulatori di volo) nonché la formazione, la concessione di licenze per il personale aereo e la vigilanza su di esso. Anche in questi settori dovrà essere possibile in futuro stipulare accordi. La nuova lettera g chiarisce che l’UFAC è autorizzato, sulla base dell’articolo 3b LNA, anche a stipulare accordi tecnici nel campo dei dati aeronautici. Le nuove disposizioni sono destinate in primo luogo a migliorare la trasparenza e non devono essere intese come un elenco esaustivo.
Art. 4 cpv. 1 Delega della vigilanza
Secondo la prassi l’UFAC ha delegato già in passato ambiti di vigilanza anche a singole persone idonee a tale compito, sebbene il capoverso 1 non lo prevedesse espressamente. I chiarimenti giuridici condotti hanno confermato la sostenibilità giuridica di questa prassi. Con l’adeguamento si intende chiarire che è possibile anche la delega di compiti di vigilanza a singole persone idonee a tale compito.
Art. 5 (abrogato) Commissione federale della navigazione aerea
Nel Rapporto sulla politica aeronautica il Consiglio federale ha deciso di abolire la Commissione federale della navigazione aerea. Per questo motivo, l’articolo deve essere cancellato. Per dovere di completezza occorre tuttavia accennare al fatto che oggi esistono diversi organi all’interno dei quali gli attori della navigazione aerea possono far valere i propri interessi
3 Legge sulla responsabilità; LResp; RS 170.32