Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 34 pagine
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procedura basata su una decisione generale comporta tuttavia il rischio che la struttura dello spazio aereo da definire come sistema d’insieme venga intralciata da ricorsi riducendone così la sicurezza. Vi si aggiunge il fatto che, in virtù della durata della procedura di ricorso, non sarebbe neppure possibile prendere una decisione definitiva in merito alla struttura dello spazio aereo vigente.
Per le ragioni esposte la struttura dello spazio aereo dovrà essere decisa in futuro mediante un’ordinanza dell’UFAC. Come in passato, i fruitori dello spazio aereo coinvolti saranno consultati nella sua strutturazione. L’art. 2 cpv. 1 OSA resta invariato e assicura il coinvolgimento di Skyguide e dell’aviazione militare.
Riorganizzazione dei servizi di inchiesta sugli infortuni presso il DATEC (art. 25 – 26d)
Nel rapporto menzionato in precedenza il NLR raccomanda fra l’altro anche un’ottimizzazione del processo di analisi dei risultati relativi agli infortuni aeronautici. Questa raccomandazione è già stata messa in pratica dal DATEC. In una fase successiva si tratta quindi di migliorare, attraverso una riorganizzazione dei servizi di inchiesta sugli infortuni del DA-TEC (Ufficio di inchiesta sugli infortuni aeronautici, UIIA; Servizio di inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici , SII), le inchieste relative agli infortuni aeronautici e il loro effetto preventivo, adeguandoli allo sviluppo delle conoscenze tecniche riconosciuto a livello internazionale. I motivi essenziali di questa riorganizzazione sono i seguenti:
• concentrazione di compiti, competenza e responsabilità
La responsabilità strategica per le indagini relative agli infortuni compete al dipartimento, le conoscenze specialistiche necessarie a tale scopo all’UIIA. In futuro questi due ambiti parziali dovranno essere concentrati esclusivamente presso il servizio di inchiesta sugli infortuni.
• Limitazione della possibilità di ricorso
I rapporti di inchiesta dell’UIIA non potranno più essere impugnati davanti alla Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA). Questa possibilità di ricorso, prevista dall’art. 26 LNA, ritarda infatti le procedure e ha pertanto un impatto negativo sull’effetto preventivo delle inchieste relative agli infortuni aeronautici. Essa viola inoltre le raccomandazioni dell’OACI. Il controllo qualitativo successivo del rapporto di inchiesta attuato in seguito a un ricorso dovrà essere sostituito da un controllo qualitativo di accompagnamento che tenga conto dello sviluppo delle conoscenze tecniche operato dal servizio di inchiesta sugli infortuni. Con l’abolizione della possibilità di ricorso viene meno il compito della CFIA previsto dall’art. 26 cpv. 2 LNA. La commissione può pertanto essere abolita.
• Unificazione del SII e dell’UIIA
Con l’unificazione dei due uffici di inchiesta sugli infortuni si intende sfruttare le sinergie disponibili, promuovere la trasparenza (cfr. ad esempio l’introduzione di un sistema di notifica unico) e tenere conto degli sviluppi in atto a livello internazionale. L’unificazione dell’UIIA e del SII risponde inoltre a una raccomandazione del NRL. La nuova commissione di inchiesta sugli infortuni dovrà essere costituita nella forma giuridica di una commissione decisionale ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza sulle commissioni extraparlamentari11.
I compiti della CFIA e dell’UIIA sono disciplinati nella LNA e nell’ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi12 (OIIA), quelli del SII nella Legge federa-
11 RS 172.31