Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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d. dispone di nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull’essere umano o sull’ambiente;

e. immette la sostanza sul mercato per un nuovo impiego o è a conoscenza del fatto che la stessa viene impiegata per scopi che egli non ha comunicato agli organi di notifica;

f. per la sostanza in questione redige o fa redigere rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b;

g. il notificante può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b.

Art. 60 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità

1 A seconda della quantità determinante di sostanza di cui all’articolo 16a, il notificante deve presentare all’organo di notifica le seguenti indicazioni complementari:

a. per quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 3 numero 8 lettera b e numero 9 lettera b, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 50a;

b. per quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 3 numero 7 lettera b, numero 8 lettera c, numero 9 lettera c una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 50a;

c. per quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 3 numero 8 lettera d, numero 9 lettera d e una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 50a.

2 Dopo aver ricevuto l’informazione di cui all’articolo 59 capoverso 1 lettera b, l’organo di notifica informa il notificante, conformemente all’articolo 23, sui dati di cui già dispone.

3 Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo sufficiente, l’organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione.

4 D’intesa con gli organi di valutazione, l’organo di notifica stabilisce, dopo aver sentito il notificante, un calendario concernente l’esecuzione degli esami supplementari.

5 Se il notificante omette di presentare i rapporti d’esame supplementari entro i termini stabiliti, l’organo di notifica può far eseguire gli esami richiesti a spese del notificante e, se del caso, proibire a quest’ultimo di immettere sul mercato la sostanza in questione.

Art. 61 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze pericolose, sostanze PBT

o vPvB e preparati pericolosi

1 Il fabbricante di vecchie sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB e preparati pericolosi deve annunciarli all’organo di notifica entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato se: