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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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4 Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, occorre fornire una sintesi delle misure di gestione dei rischi che permetta di controllare adeguatamente l’esposizione dell’ambiente per gli scenari d’esposizione menzionati nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.

9 Proprietà fisico-chimiche

1 Occorre indicare tutte le informazioni rilevanti sulla sostanza o il preparato, così che si possano prendere misure protettive adeguate, in particolare:

a. aspetto: lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) e il colore della sostanza o del preparato al momento della fornitura;

b. odore: se percepibile, descriverlo concisamente;

c. valore pH: indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o in una soluzione acquosa; in quest’ultimo caso, indicarne la concentrazione;

d. punto o intervallo di ebollizione;

e. punto di infiammabilità;

f. infiammabilità (solido, gas);

g. esplosivo;

h. proprietà comburenti;

i. pressione di vapore;

j. densità relativa;

k. solubilità: idrosolubilità, liposolubilità (precisare i solventi);

l. coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;

m. viscosità;

n. densità di vapore;

o. velocità di evaporazione;

p. altre indicazioni: indicare i parametri importanti per la sicurezza, quali la miscibilità, la conducibilità, il punto di fusione/intervallo, il gruppo dei gas, la temperatura di autoaccensione.

2 Se nelle proprietà di cui al capoverso 1 lettere f-h non si accenna a una proprietà pericolosa, occorre indicare se vi sono informazioni in proposito o se esistono risultati di esami negativi. Per i preparati occorre di regola indicare le proprietà del preparato stesso. Se si rivelano necessarie indicazioni relative alle proprietà di alcuni componenti, va indicato con precisione a che cosa si riferiscono i dati.

10 Stabilità e reattività