Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Titolo prima dell’art. 35

Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, relazione sulla sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza

Sezione 1 Imballaggio

Art. 37 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 39 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

1 Chi, in qualità di fabbricante, fornisce a terzi sostanze o preparati pericolosi deve indicare sull’etichetta:

a. il nome della sostanza o del preparato;

b. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; in caso di importazione della sostanza o del preparato da uno Stato membro dello SEE, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, secondo l’articolo 10 punto 2.2 della direttiva 1999/45/CE;

c. per le sostanze e i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta;

d. i simboli e le designazioni di pericolo secondo l’allegato 1 numero 1;

e. le frasi R secondo l’allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari;

f. le frasi S secondo l’allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;

g. il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l’allegato 1 numero 4;

h. per le sostanze classificate ufficialmente: se del caso, il numero CE7.

2 Per il nome chimico di una sostanza pericolosa è determinante:

a. in caso di sostanze classificate ufficialmente: il nome ufficiale;

b. in caso di sostanze non classificate ufficialmente: una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale.

Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari

Oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettere a e b, per i preparati che presentano rischi particolari si applicano le disposizioni dell’allegato 1 numero 5.

7 Numero stabilito dalla Commissione europea e assegnato a tutte le sostanze vecchie e nuove registrate.