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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Art. 76 Sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Sono considerati particolarmente pericolosi:

a. le sostanze e i preparati che devono essere etichettati:

1. come molto tossici,

2. come tossici,

3. come corrosivi,

4. come esplosivi,

5. come facilmente infiammabili con le frasi R 15 o R 17,

6. con una delle seguenti frasi R che indicano ulteriori pericoli fisicochimici: R 1, R 4, R 5, R 6, R 16, R 19 o R 44, oppure

7.10 come pericolosi per l’ambiente con la frase R 50/53 in confezioni dal contenuto superiore a 1 kg;

b. le sostanze PBT o vPvB e i preparati contenenti almeno una siffatta sostanza in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;

c. le sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e i preparati con almeno una siffatta sostanza in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;

d. le sostanze e i preparati che sono destinati all’autodifesa.

Art. 78 cpv. 1

1 La possibilità del servisol deve essere esclusa per:

a. le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi secondo l’articolo 76 lettera a forniti al pubblico;

b. le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi secondo l’articolo 76 lettere b-d.

Art. 80 cpv. 1

1 Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale deve informare esplicitamente l’acquirente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni se:

a. la sostanza o il preparato è etichettata come segue:

1. molto tossica,

2. tossica con le frasi R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61,

3. esplosiva; oppure

b. la sostanza o il preparato è considerata come particolarmente pericolosa ai sensi dell’articolo 76 lettera b o c.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 821).