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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Allegato 2 (art. 53)

Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza

Disposizioni generali

1 Nella scheda di dati di sicurezza, le indicazioni devono essere chiare, concise e comprensibili per l’utilizzatore professionale o commerciale.

2 In casi motivati, alcune indicazioni possono essere tralasciate o sostituite con altre altrettanto adeguate o più idonee. Data la vasta gamma delle proprietà delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie ulteriori informazioni.

2bis Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, i relativi scenari d’esposizione devono figurare in un allegato della scheda di dati di sicurezza.

3 La data di stesura della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Le nuove versioni devono recare l’indicazione «Rielaborato il ... (data)».

4 In caso di revisione della scheda di dati di sicurezza occorre indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate.

1 Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della ditta

Devono essere indicati:

a. gli elementi identificatori della sostanza o del preparato. La denominazione impiegata per l’identificazione deve essere identica a quella figurante sull’etichetta, sull’imballaggio o sul contenitore. Se esistono, possono essere indicati anche altri elementi identificatori;

b. l’impiego previsto della sostanza o del preparato. Per quanto conosciuti, occorre indicare gli impieghi previsti o raccomandati della sostanza o del preparato. Nel caso in cui vi siano diverse possibilità, è sufficiente indicare gli impieghi più importanti o più frequenti. Descrivere inoltre brevemente l’effetto della sostanza o del preparato (p. es. sostanze protettive antincendio, sostanze antiossidanti);

c. gli elementi identificatori della ditta: l’identificazione del fabbricante della sostanza o del preparato, il suo indirizzo completo e il numero di telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica della persona incaricata della scheda di dati di sicurezza;

d. i numeri telefonici di chiamata urgente. Va indicato il numero telefonico del fabbricante. Precisare se questo numero di telefono è raggiungibile soltanto durante gli orari di ufficio. Per informazioni di carattere medico può essere indicato il numero telefonico di chiamata urgente del Centro d’informazione tossicologica.