Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Titolo prima dell’art. 51

Sezione 2a: Relazione sulla sicurezza chimica e misure per la riduzione dei rischi

Art. 50a Relazione sulla sicurezza chimica

1 Il fabbricante è tenuto a redigere una relazione sulla sicurezza chimica per:

a. le nuove sostanze assoggettate all’obbligo di notifica la cui quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a è pari o superiore a 10 tonnellate all’anno;

b. le vecchie sostanze:

1. immesse sul mercato o fornite a un determinato importatore nello SEE in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno, oppure

2. importate dallo SEE e per le quali deve essere redatta una relazione sulla sicurezza chimica nello SEE.

2 La relazione sulla sicurezza chimica contiene la valutazione della sicurezza chimica conformemente alle disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale valutazione comprende le seguenti fasi:

a. un accertamento degli effetti negativi per la salute umana;

b. un accertamento degli effetti negativi costituiti dalle proprietà fisicochimiche;

c. un accertamento degli effetti negativi per l’ambiente;

d. un accertamento delle proprietà PBT e vPvB;

e. se la sostanza presenta proprietà pericolose o proprietà PBT o vPvB:

1. una valutazione dell’esposizione concernente tutti gli impieghi identificati,

2. una descrizione dei rischi concernente tutti gli impieghi identificati.

3 Il capoverso 1 lettera a non si applica alle nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di preparati se la concentrazione della sostanza è inferiore ai seguenti valori:

a. i limiti di concentrazione di cui all’allegato II parte B o all’allegato III parte B della direttiva 1999/45/CE;

b. i limiti di concentrazione di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE;

c. le concentrazioni applicabili secondo l’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE; oppure

d. lo 0,1 per cento del peso se si tratta di sostanze PBT o vPvB.

4 Il fabbricante deve provvedere affinché la relazione sulla sicurezza chimica sia disponibile e aggiornata.