Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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Art. 95 cpv. 1 e 3
1 Nella loro sfera di competenze, i servizi di valutazione verificano nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti:
a. la valutazione e la classificazione;
b. la relazione sulla sicurezza chimica;
c. le indicazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.
3 In occasione della verifica di cui al capoverso 1, i servizi di valutazione possono incaricare l’organo di notifica di esigere dal fabbricante i seguenti documenti:
a. tutti i documenti che sono serviti a determinare le proprietà pericolose o ai fini della valutazione;
b. se del caso, la relazione sulla sicurezza chimica;
c. se del caso, la scheda di dati di sicurezza.
Art. 110b Obbligo di redigere una relazione sulla sicurezza chimica per le
vecchie sostanze
Per le vecchie sostanze, il fabbricante deve redigere una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 50a capoverso 1 lettera b numero 1 entro il:
a. 1° dicembre 2010 per le sostanze:
1. classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione con le frasi R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61,
2. classificate come pericolose per l’ambiente con la frase R 50/53, che sono immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all’anno, oppure
3. immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 1000 tonnellate all’anno;
b. 1° giugno 2013 per le sostanze immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all’anno;
c. 1° giugno 2018 per le sostanze immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto il nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.