Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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2 Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza esclusa dall’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l’essere umano o l’ambiente, l’organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti d’esame. I requisiti per tali rapporti non possono esulare dal fascicolo tecnico di cui all’allegato 3 numero 7 lettera a, numero 8 lettera a e numero 9 lettera a.
Art. 18 Forma e contenuto della notifica
1 La notifica deve essere presentata in quadruplice copia. La lettera accompagnatoria deve essere stilata in una lingua ufficiale e presentata in forma cartacea. Anziché in una lingua ufficiale e in forma cartacea, i dati e i documenti possono essere stilati in inglese e presentati su un supporto elettronico.
2 La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:
a. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a precisando a quale requisito corrisponde (art. 16a lett. a, b, c o d);
b. un fascicolo tecnico contenente le informazioni seguenti, precisate nell’allegato 3:
1. l’identità del notificante,
2. l’identità della sostanza,
3. le informazioni sulla fabbricazione e l’impiego,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. le istruzioni per un impiego sicuro,
6. se del caso, una valutazione dell’esposizione,
7. sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà fisicochimiche,
8. sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per la salute,
9. sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per l’ambiente;
c. se del caso, una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 50a;
d. una proposta di scheda di dati di sicurezza nel caso di sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB.
3 La notifica deve inoltre comprendere tutti i documenti e le informazioni disponibili sull’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, a meno che questi non siano desumibili dal fascicolo tecnico.
4 L’organo di notifica può esigere i rapporti d’esame completi e, ove disponibili e se il notificante può procurarseli con un onere sopportabile, sommari esaurienti d’esame o rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico e pertinenti ai fini della valutazione e della classificazione.