Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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a. saranno verosimilmente immessi sul mercato in quantità superiori ai 100 kg all’anno; oppure
b. sono molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o identificati come PBT o vPvB e saranno verosimilmente immessi sul mercato in quantità superiori ai 10 kg all’anno.
2 Se, conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettera b, l’etichettatura non menziona l’identità del fabbricante, l’annuncio di cui al capoverso 1 deve essere effettuato prima della prima fornitura a terzi o, in caso di utilizzazione propria, prima del primo impiego.
Art. 62 Obbligo di annuncio per determinate nuove sostanze
Il fabbricante di nuove sostanze che non sottostanno all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 17 deve comunicarle all’organo di notifica entro un mese dalla prima immissione sul mercato se queste:
a. sono classificate molto tossiche, tossiche, cancerogene, mutageni o tossiche per la riproduzione o se sono identificate come PBT o vPvB; oppure
b. saranno verosimilmente immesse sul mercato in quantità superiori ai 10 kg all’anno.
Art. 63 Obbligo di annuncio per i preparati non pericolosi
1 Il fabbricante di preparati non classificati come pericolosi per i quali occorre redigere una scheda di dati di sicurezza deve annunciarli all’organo di notifica entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato se tali preparati saranno verosimilmente immessi sul mercato in quantità superiore ai 100 kg all’anno e se il preparato:
a. è venduto al pubblico, oppure
b. contiene almeno una sostanza che figura nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2 Se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante, la comunicazione di cui al capoverso 1 deve essere effettuata entro un mese dalla prima immissione sul mercato.
Art. 63a Obbligo di annuncio per determinati oggetti
Il fabbricante di un oggetto che deve essere sottoposto a una valutazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2 e contenente almeno una sostanza che figura nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve annunciarlo all’organo di notifica entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato.
Art. 64 cpv. 1
1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante;