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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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delle sostanze pericolose per la salute iscritte nella lista dei valori limite17 dell’INSAI. Occorre informare sulle procedure di controllo e di monitoraggio attualmente raccomandate. In caso di preparati, indicare i valori dei componenti che, conformemente al numero 3, devono figurare nella scheda di dati di sicurezza.

2 Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, i livelli derivati senza effetto (DNEL) e le concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC) pertinenti devono essere indicati per gli scenari d’esposizione menzionati nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.

8.2 Controllo dell’esposizione

1 Le misure che vanno indicate per limitare e controllare l’esposizione devono comprendere tutte le precauzioni da prendere durante l’impiego della sostanza o del preparato per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori e dell’ambiente. Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, occorre fornire una sintesi delle misure di gestione dei rischi per tutti gli impieghi identificati secondo il numero 1.

2 Occorre dare indicazioni appropriate che consentano al datore di lavoro di procedere, in base alla legislazione in materia di tutela dei lavoratori, alla necessaria analisi dei rischi e di prendere le misure del caso. Tali indicazioni completano le misure raccomandate nel numero 7.1.

3 Nel caso in cui occorra adottare una protezione individuale, va specificato quale equipaggiamento garantisce una protezione adeguata. Al riguardo, occorre tener conto dell’ordinanza del 12 giugno 199518 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) e rinviare alle relative norme CEN19:

a. protezione delle vie respiratorie: in caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di usare adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adeguati;

b. protezione delle mani: indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, ivi compresi il materiale usato per i guanti e l’impermeabilità di tale materiale a seconda dell’intensità e della durata dell’esposizione cutanea. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle;

c. protezione degli occhi: specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;

d. protezione del corpo: ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell’equipaggiamento di protezione richiesto, quali indumenti protettivi completi, grembiuli, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

17 L’opuscolo «Valori limite d’esposizione nei luoghi di lavoro» (disponibile in tedesco e francese) è ottenibile dietro fattura presso la SUVA, Casella postale, 6002 Lucerna o può essere consultato all’indirizzo Internet www.suva.ch.

18 RS 819.11

19 European Committee for Standardization.