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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (regolamento (CE) n. 1907/2006).

3 Informazioni sulla fabbricazione e l’impiego

Occorre fornire le seguenti informazioni:

a. la quantità totale che il notificante intende immettere sul mercato nel corso dell’anno civile della notificazione;

b. la quantità utilizzata per gli impieghi propri;

c. la forma o lo stato fisico in cui la sostanza è fornita;

d. una breve descrizione dell’impiego o degli impieghi identificati.

4 Classificazione ed etichettatura

La classificazione della sostanza va indicata conformemente all’articolo 8 e l’etichettatura conformemente all’articolo 39.

5 Istruzioni per un impiego sicuro

Occorre indicare le informazioni qui appresso, che devono coincidere con quelle che figurano sulla scheda di dati di sicurezza, nel caso in cui questa è richiesta secondo l’articolo 52:

a. misure di primo soccorso (n. 4 della scheda di dati di sicurezza):

b. misure antincendio (n. 5 della scheda di dati di sicurezza);

c. misure da adottare in caso di rilascio accidentale (n. 6 della scheda di dati di sicurezza);

d. manipolazione e immagazzinamento (n. 7 della scheda di dati di sicurezza);

e. informazioni sul trasporto (n. 14 della scheda di dati di sicurezza);

f. controllo dell’esposizione e della protezione individuale (n. 8 della scheda di dati di sicurezza);

g. stabilità e reattività (n. 10 della scheda di dati di sicurezza);

h. considerazioni sullo smaltimento. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l’industria e per il pubblico (n. 13 della scheda di dati di sicurezza).