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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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fornisca informazioni sufficienti a consentire una valutazione indipendente dell’esame stesso, in modo da ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto d’esame completo.

4 L’impiego dei termini di cui agli articoli 56a, 56c e 56d è disciplinato nel regolamento (CE) n. XY/200Z (regolamento GHS)2.

Art. 3, nota a piè di pagina

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GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/121/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva

67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-

lamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura

delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

(REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, GU L 396 del

30.12.2006, pag. 852.

Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità

Sono considerate:

a. persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT): le sostanze che soddisfano i criteri definiti nel capitolo 1 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 20063 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (regolamento (CE) n. 1907/2006);

b. molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB): le sostanze che soddisfano i criteri definiti nel capitolo 2 dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2GU... del ..., pag. .... I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente

ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati

all’indrizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu.

3GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, rettificata in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3, l’ultima

volta modificata dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del 15 novembre 2007, GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati

all’indrizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu