Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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Art. 50b Misure per la riduzione dei rischi
1 Il fabbricante deve adottare misure appropriate in vista di un controllo adeguato dei rischi identificati nella valutazione della sicurezza chimica.
2 Il fabbricante deve indicare tali misure nella scheda di dati di sicurezza se si tratta di una sostanza pericolosa o di una sostanza PBT o vPvB.
Art. 52 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza
Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le seguenti sostanze e preparati:
a. le sostanze e i preparati pericolosi;
b. le sostanze PBT o vPvB;
c. le sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006;
d. i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in un’unica concentrazione pari o superiore all’1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) e allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi);
e. i preparati contenenti almeno una sostanza PBT o vPvB in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso (preparati non gassosi);
f. i preparati contenenti almeno una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d’esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE della Commissione dell’8 giugno 20008 relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.
Art. 53 cpv. 1bis
1bis Le schede di dati di sicurezza relative alle sostanze e ai preparati classificati secondo l’articolo 56a devono indicare sia la classificazione prevista nella presente ordinanza sia quella prevista nel regolamento GHS.
Art. 54 cpv. 2
2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
8 GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47, l’ultima volta modificata dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indrizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu.