Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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Art. 16a Quantità determinante di sostanza
Determinante per le quantità di sostanza di cui agli articoli 17, 18, 18a, 22, 50a, 59, 60 e all’allegato 3 è:
a. se la sostanza è fabbricata nello Spazio economico europeo (SEE): la quantità totale fabbricata nello SEE da un fabbricante, di cui una parte della quantità fabbricata è importata in Svizzera;
b. se la sostanza è fabbricata in Svizzera, la quantità più elevata tra:
1. la quantità immessa annualmente sul mercato in Svizzera, o
2. la maggior quantità esportata annualmente verso lo SEE per un determinato importatore europeo;
c. se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e fuori dallo SEE e il notificante importa la sostanza direttamente da tale Paese: la quantità importata annualmente in Svizzera;
d. se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera e fuori dallo SEE e il notificante importa tale sostanza da un Paese membro dello SEE: la quantità totale importata annualmente nello SEE da un importatore, di cui una parte è importata in Svizzera.
Art. 17 Eccezioni all’obbligo di notifica
1 Una notifica non è necessaria per:
a. i polimeri che contengono meno del 2 per cento di una nuova sostanza in forma legata;
b. le sostanze che figurano nell’elenco dei No-Longer Polymer4;
c. le sostanze la cui quantità determinante secondo l’articolo 16a è inferiore a una tonnellata all’anno;
d. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato:
1. esclusivamente per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi,
2. al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e
3. al massimo per cinque anni; su richiesta motivata, l’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, prorogare tale termine per un periodo supplementare di cinque o dieci anni;
e. le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi o additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;
f. le sostanze acquistate in Svizzera;
g. i prodotti intermedi.
4 Notification of New Substances in accordance with Directive 67/548/EEC on the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous substances. No longer Polymer List Version 3 (EUR 20853 EN/3) 2007