Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai

sensi dell’articolo 10 punto 2.2 della direttiva 1999/45/CE se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;

c. in caso di sostanze secondo gli articoli 61 e 62:

1. il nome chimico secondo l’articolo 39 capoverso 2,

2. il numero CAS,

3. il numero CE,

4. la classificazione e l’etichettatura;

5 se del caso, l’identificazione come sostanza PBT o vPvB;

d. in caso di preparati pericolosi secondo l’articolo 61 e di preparati non peri-

colosi secondo l’articolo 63:

1. il nome commerciale,

2. i dati relativi ai componenti secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,

3. il nome e la concentrazione delle sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, indicando se la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione per l’impiego previsto,

4. la classificazione e l’etichettatura,

5. gli impieghi previsti,

6. lo stato fisico;

e. in caso di oggetti secondo l’articolo 63a:

1. il tipo di oggetto,

2. l’impiego previsto,

3. il nome e la concentrazione delle sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, indicando se la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione per l’impiego previsto.

Art. 65 cpv. 2

2 Per le nuove sostanze assoggettate all’obbligo di notifica di cui all’articolo 62, occorre annunciare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 64 capoverso 1:

a. la formula molecolare e strutturale;

b. la purezza (in percentuale);

c. la natura e il tenore delle impurezze (in percentuale);

d. gli impieghi previsti;

e. lo stato fisico della sostanza;

f. tutte le informazioni disponibili concernenti le proprietà fisico-chimiche, le

proprietà pericolose per la salute e l’ambiente;

g. tutte le informazioni disponibili concernenti la valutazione dell’esposizione.