Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai
sensi dell’articolo 10 punto 2.2 della direttiva 1999/45/CE se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;
c. in caso di sostanze secondo gli articoli 61 e 62:
1. il nome chimico secondo l’articolo 39 capoverso 2,
2. il numero CAS,
3. il numero CE,
4. la classificazione e l’etichettatura;
5 se del caso, l’identificazione come sostanza PBT o vPvB;
d. in caso di preparati pericolosi secondo l’articolo 61 e di preparati non peri-
colosi secondo l’articolo 63:
1. il nome commerciale,
2. i dati relativi ai componenti secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
3. il nome e la concentrazione delle sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, indicando se la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione per l’impiego previsto,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. lo stato fisico;
e. in caso di oggetti secondo l’articolo 63a:
1. il tipo di oggetto,
2. l’impiego previsto,
3. il nome e la concentrazione delle sostanze che figurano nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, indicando se la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione per l’impiego previsto.
Art. 65 cpv. 2
2 Per le nuove sostanze assoggettate all’obbligo di notifica di cui all’articolo 62, occorre annunciare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 64 capoverso 1:
a. la formula molecolare e strutturale;
b. la purezza (in percentuale);
c. la natura e il tenore delle impurezze (in percentuale);
d. gli impieghi previsti;
e. lo stato fisico della sostanza;
f. tutte le informazioni disponibili concernenti le proprietà fisico-chimiche, le
proprietà pericolose per la salute e l’ambiente;
g. tutte le informazioni disponibili concernenti la valutazione dell’esposizione.