Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (direttiva 2000/39/CE).

c. le sostanze PBT o vPvB, se la concentrazione di una singola sostanza è superiore allo 0,1 per cento.

3 Per i preparati classificati come non pericolosi, occorre indicare i seguenti componenti con le rispettive concentrazioni o gamme di concentrazione:

a. sostanze pericolose per la salute o per l’ambiente se sono contenuti in un’unica concentrazione di ≥1,0 per cento del peso (in preparati non gassosi), rispettivamente di ≥0,2 per cento del volume (in preparati gassosi);

b. sostanze per le quali è stabilito un valore limite di esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE se sono contenute in un’unica concentrazione di ≥1,0 per cento del peso (in preparati non gassosi), rispettivamente di ≥0,2 per cento del volume (in preparati gassosi).

c. le sostanze PBT o vPvB se sono contenute in un’unica concentrazione di ≥0,1 per cento del peso.

4 Per le sostanze che in virtù dei capoversi 2 e 3 devono figurare nella scheda di dati di sicurezza, occorre indicare:

a. le pertinenti designazioni di pericolo per la salute e per l’ambiente e le frasi R conformemente all’allegato 1;

b. le proprietà fisico-chimiche pericolose;

c. se del caso, i numeri CAS13, EINECS14 o ELINCS15 e la nomenclatura IUPAC16.

5 Se l’indicazione del nome chimico delle sostanze che in virtù dei capoversi 2 e 3 devono figurare nella scheda di dati di sicurezza mette in pericolo il segreto della ricetta del preparato, il fabbricante può indicare queste sostanze con un nome sostitutivo, sempre che siano adempiuti i presupposti di cui all’articolo 43. La determinazione del nome sostitutivo è retta dall’allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE.

13 Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS) allo scopo di facilitare l’identificazione delle sostanze.

14 European inventory of existing commercial chemical substances / elenco europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato. GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1, rettificata in GU C 54 dell’1.3.2002, pag. 13. Il testo dell’EINECS è ottenibile dietro fattura o può essere consultato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o può essere consultato all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eurlex.europa.eu/.

15 European List of Notified Chemical Substances / elenco europeo delle sostanze chimiche notificate. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo - Sesta pubblicazione dell’ELINCS (secondo l’art. 21 della direttiva 67/548/CEE), COM (2003) 642 finale.

16 International Union of Pure and Applied Chemistry.