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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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2 Se è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, occorre indicare tutti gli impieghi pertinenti per il destinatario della scheda di dati di sicurezza; questi dati devono corrispondere agli scenari d’esposizione menzionati nell’allegato della scheda di dati di sicurezza.

2 Possibili pericoli

1 La classificazione della sostanza o del preparato deve essere indicata. Occorre descrivere i pericoli per l’essere umano e l’ambiente derivanti dalla sostanza o dal preparato.

2 Occorre indicare anche i pericoli che non hanno effetti sulla classificazione (p. es. concentrazione di polvere, pericolo di asfissia, pericolo di assideramento o effetti sull’ambiente, quali i rischi per gli organismi terricoli), ma che contribuiscono al rischio derivante globalmente dalla sostanza o dal preparato.

3 Occorre descrivere i principali effetti nocivi di natura fisico-chimica, le conseguenze nocive più importanti sulla salute dell’essere umano e sull’ambiente nonché i sintomi che possono presentarsi durante l’impiego e in caso di eventuali abusi.

4 I dati che figurano sull’etichetta devono essere indicati nel numero 15.

3 Composizione/Indicazioni sui componenti

1 Le indicazioni fornite dalla scheda di dati di sicurezza devono consentire all’utilizzatore professionale di riconoscere agevolmente i rischi presentati dai componenti del preparato.

2 I seguenti componenti di un preparato pericoloso devono essere indicati con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni:

a. le sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente, qualora il loro tenore nel preparato raggiunga o superi i valori limite stabiliti nell’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 199911 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (direttiva 1999/45/CE), a meno che non siano stati definiti limiti più bassi nella classificazione ufficiale (art. 9) o nell’allegato II, III o V della direttiva 1999/45/CE;

b. le sostanze per le quali è fissato un valore limite di esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE della Commissione dell’8 giugno 200012

11 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12). I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu/.

12 GU L 142 del 16.6. 2000, pag. 47.