Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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Art. 80a Obbligo di fornire informazioni su talune sostanze contenute in
oggetti
Chi, a titolo commerciale, fornisce un oggetto che deve essere sottoposto a valutazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2 e che contiene almeno una sostanza che figura nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve informare esplicitamente l’acquirente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni, nonché menzionare il nome delle sostanze in questione.
Art. 86 lett. c ed e
Ove necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere all’organo di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:
c. i dati dell’Amministrazione federale delle dogane provenienti dalle dichiarazioni doganali;
e. i dati rilevati dal Centro d’informazione tossicologica;
Art. 87 cpv. 2bis e 4
2bis L’organo di notifica può, mediante una procedura di richiamo, trasmettere alle autorità menzionate qui appresso i dati relativi ai fabbricanti e alle sostanze o ai preparati che hanno immesso sul mercato se tali dati sono necessari all’esecuzione:
a. agli organi di valutazione;
b. alle autorità doganali;
c. alle autorità cantonali conformemente al capoverso 2;
d. al Centro d’informazione tossicologica.
4 La trasmissione secondo i capoversi 2, 2bis e 3 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale o se serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza, o per far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.
Art. 91
Abrogato
Art. 94 cpv. 2 lett. e
2 Se una vecchia sostanza è oggetto di controllo, l’organo di notifica esige da tutti i fabbricanti, su richiesta di un servizio di valutazione, le seguenti indicazioni:
e. ove disponibili e se possono essere acquisiti dal notificante con un onere sopportabile: il fascicolo di registrazione presentato all’Agenzia europea per le sostante chimiche.