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Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Art. 56d Etichettatura e imballaggio

1 Se le sostanze o i preparati sono classificate secondo l’articolo 56a devono essere etichettate e imballate conformemente ai titoli III e IV del regolamento GHS.

2 Oltre alle disposizioni di cui al titolo III del regolamento GHS l’etichettatura deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. per le sostanze e i preparati classificati secondo l’articolo 56a, occorre indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono conformemente all’articolo 39 capoverso 1 lettera b;

b. deve essere formulata nelle lingue di cui all’articolo 47 capoversi 1 e 3.

3 Oltre alle disposizioni di cui al titolo III del regolamento GHS le informazioni concernenti altre categorie di pericolo possono figurare sull’etichetta se sono conformi alle prescrizioni del Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals9.

4 Le sostanze e i preparati che non necessitano di un’etichettatura secondo gli articoli 39-50 e che sono assoggettati all’obbligo di etichettatura secondo le disposizioni del regolamento GHS possono essere immessi sul mercato con un’etichetta conforme a tali disposizioni.

Art. 56e Obblighi successivi

Per quanto concerne gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura delle sostanze e dei preparati che, conformemente agli articoli 56a e 56d, sono già classificati ed etichettati secondo il regolamento GHS, occorre continuare a prendere in considerazione la classificazione di cui agli articoli 8 e 10-15 contenuta nella scheda di dati di sicurezza e l’etichettatura che ne risulta secondo l’allegato 1 numeri 1-3.

Art. 59 cpv. 1

1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:

a. cambiano le indicazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera b numero 1-6 o l’articolo 26 capoverso 2;

b. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a ha verosimilmente raggiunto uno dei quantitativi soglia di cui all’articolo 60 capoverso 1; in questo caso, il notificante indica quali esami intende effettuare per ottenere le indicazioni complementari di cui all’articolo 60 capoverso 1;

c. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 16a è più che raddoppiata o più che dimezzata rispetto alla quantità della sostanza notificata la volta precedente;

9 Versione delle Nazioni Unite, New York & Geneva, 2007 (2a edizione riveduta). I testi degli atti normativi menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indrizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu.