Avamprogetto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine
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Art. 41 e 42
Abrogati
Art. 43 cpv. 3 e 4
3 La protezione del segreto della ricetta si applica ai preparati:
a. con una determinata composizione;
b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione;
c. che contengono una sostanza la cui identità deve essere mantenuta segreta in sede di etichettatura;
d. che hanno determinati impieghi.
4 La protezione del segreto della ricetta di un preparato è concessa a un determinato fabbricante; è a titolo personale e non trasferibile.
Art. 44 cpv. 1
1 La domanda di protezione del segreto della ricetta di un preparato deve recare:
a. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;
b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta in sede di etichettatura:
1. il nome chimico,
2. il numero CAS,
3. il numero CE;
c. il nome sostitutivo della sostanza;
d. i motivi della domanda;
e. il nome commerciale o la designazione del preparato;
f. la composizione completa;
g. la classificazione del preparato;
h. l’etichettatura del preparato;
i. gli impieghi previsti del preparato;
j. lo stato fisico;
k. se del caso, la scheda di dati di sicurezza;
l. la quantità annua di preparati pericolosi per l’ambiente che si prevede di immettere sul mercato, secondo le categorie previste nell’articolo 65 capoverso 4;
m. i dati relativi alla domanda di protezione del segreto della ricetta del preparato depositata in uno Stato membro dello SEE.