Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Art. 41 e 42

Abrogati

Art. 43 cpv. 3 e 4

3 La protezione del segreto della ricetta si applica ai preparati:

a. con una determinata composizione;

b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione;

c. che contengono una sostanza la cui identità deve essere mantenuta segreta in sede di etichettatura;

d. che hanno determinati impieghi.

4 La protezione del segreto della ricetta di un preparato è concessa a un determinato fabbricante; è a titolo personale e non trasferibile.

Art. 44 cpv. 1

1 La domanda di protezione del segreto della ricetta di un preparato deve recare:

a. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante;

b. i seguenti dati relativi alle sostanze la cui identità deve essere mantenuta segreta in sede di etichettatura:

1. il nome chimico,

2. il numero CAS,

3. il numero CE;

c. il nome sostitutivo della sostanza;

d. i motivi della domanda;

e. il nome commerciale o la designazione del preparato;

f. la composizione completa;

g. la classificazione del preparato;

h. l’etichettatura del preparato;

i. gli impieghi previsti del preparato;

j. lo stato fisico;

k. se del caso, la scheda di dati di sicurezza;

l. la quantità annua di preparati pericolosi per l’ambiente che si prevede di immettere sul mercato, secondo le categorie previste nell’articolo 65 capoverso 4;

m. i dati relativi alla domanda di protezione del segreto della ricetta del preparato depositata in uno Stato membro dello SEE.