Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine
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In merito alla questione della parità di trattamento fiscale tra i genitori che curano
personalmente i figli e quelli che ricorrono alla cura prestata da terzi è rilevante il
trattamento fiscale delle seguenti fattispecie:
• il reddito dell’attività lucrativa come retribuzione delle prestazioni lavorative fornite sul
mercato del lavoro per la produzione di mercato;
• il reddito fittizio della cura personale dei figli come contributo alla produzione
dell’economia domestica;
• il valore della cura personale dei figli come possibile deduzione dalla base di calcolo;
• le spese di cura prestata da terzi ai figli.
Per mostrare le ripercussioni dell’attuale disciplinamento della Confederazione
confrontiamo nella tabella sottostante i due casi A e B. Nel caso A uno dei genitori non esercita alcuna attività lucrativa e si concentra sulla cura dei figli. Nel caso B invece tale genitore esercita un’attività lucrativa come secondo reddito, conseguendo un reddito di 20 000 franchi. Il figlio è curato da terzi, con una spesa anch’essa di 20 000 franchi. (I valori sono fissati in tal modo soltanto per illustrare la disparità di trattamento tra i casi A e B; nella realtà il reddito da attività lucrativa del coniuge con il secondo reddito supererà le spese della cura presta da terzi ai figli).
In caso di qualità identica della cura personale o della cura da parte di terzi il valore della cura personale nel caso A corrisponde esattamente alle spese della cura prestata da terzi nel caso B. Secondo la legislazione in vigore il reddito da attività lucrativa è imponibile,
mentre il reddito fittizio della cura personale figli rimane esentato. Inoltre, siccome né le spese di cura prestata da terzi né il valore della cura personale imponibile sono deducibili, nei casi A e B risulta un reddito netto imponibile disuguale e quindi una base fiscale
disuguale. Nel caso B l’onere fiscale per una base fiscale di 120 000 franchi è superiore a quello del caso A, con una base fiscale di 100 000 franchi. La decisione del coniuge che realizza il secondo reddito di partecipare alla produzione del mercato e di affidare a terzi la cura dei figli è pertanto fortemente discriminata sotto il profilo fiscale rispetto alla cura personale dei figli e quindi alla rinuncia all’esercizio di un’attività lucrativa.
Caso A: cura personale dei Caso B: cura prestata da terzi figli ai figli
Reddito ... di cui imponibile Reddito ... di cui imponibile / / deducibile deducibile
Reddito da attività lucrativa del coniuge che realizza il primo imponibile 100 000 100 000 100 000 100 000 reddito (reddito del mercato)
Reddito da attività lucrativa del coniuge che realizza il secondo imponibile 0 0 20 000 20 000 reddito (reddito del mercato)
Valore della cura personale figli (reddito fittizio) non imponibile 20 000 0 00
Reddito lordo 120 000 100 000 120 000 120 000 Spese di cura prestata da terzi (come deduzione potenziale) non deducibile 0 0 -20 0000
Valore della cura personale figli (come deduzione potenziale) non deducibile -20 000 0 00
Reddito netto 100 000 100 000 100 000 120 000
Base fiscale 100 000 120 000
Con una riforma ai sensi del principio costituzionale della capacità economica, il Consiglio federale intende realizzare una parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i propri figli e quelli che danno in affidamento la cura a terzi e quindi anche conciliare meglio famiglia e lavoro. Esso considera pertanto come misura maggiormente consona all’obiettivo