Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

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regolamentazione sulla ripartizione della deduzione per figli, è opportuno inserire nella legge, alla stessa occasione, anche gli importi validi attualmente. Se l'importo rimanesse invariato, questa circostanza provocherebbe una riduzione dell’entità delle deduzioni,

perché la legge è più recente dell’ultima modifica dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Inoltre, è necessario il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento

eccessivo.

Ad art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD

Soluzione combinata

L’attuale deduzione per spese di sostentamento si conforma sempre alla deduzione per figli ai sensi dell’articolo 213 cpv. 1 lett. a. La deduzione per spese di sostentamento di 6100 franchi – deduzione che non ha grande rilievo sotto il profilo fiscale – deve anch’essa essere aumentata di 2000 franchi e portata a 8100 franchi. Unitamente alla deduzione per premi di assicurazione stralciata dall’articolo 212 capoverso 1, secondo capoverso del secondo lemma – di attuali 700 franchi – la deduzione per figli ammonterà a 8800 franchi per persona bisognosa o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD,

nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore).

Secondo il testo di legge in vigore la deduzione per spese di sostentamento non può essere fatta valere se, per le prestazioni fornite alla moglie, è già stata fatta valere la

deduzione di cui alla lettera a. La medesima norma va applicata anche quando la moglie fa valere le deduzioni di cui alla lettera a per le prestazioni fornite al marito. La disposizione è stata completata in questo senso.

Variante C della tariffa per i genitori

A complemento del testo di legge, per quanto concerne il marito confronta le spiegazioni della soluzione combinata. Dato che la disposizione deve essere modificata, analogamente alla deduzione per figli secondo la lettera a è opportuno inserire nella legge, alla stessa occasione, anche gli importi validi attualmente per la deduzione di sostentamento con il relativo stato dell'indice (cfr. spiegazioni ad art. 213 cpv. 1 lett a LIFD).

Art. 214 capoversi 2 e 2bis (nuovo) (tariffa per i genitori) (solo variante C della tariffa per i genitori)

La nuova tariffa per i genitori stabilita al capoverso 2bis è applicabile a tutte le coppie di coniugi con figli e famiglie monoparentali. Di conseguenza il capoverso 2 deve essere adeguato in modo corrispondente, affinché sia applicabile unicamente ai coniugi senza figli.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta per i genitori, la determinazione del reddito imponibile rimane invariata. Ciò significa che le deduzioni riferite ai figli attualmente in vigore devono essere mantenute al loro valore attuale. È applicata la nuova tariffa per i genitori, che si basa sulla tariffa per coniugati ai sensi del capoverso 2 nonché una

riduzione supplementare di 170 franchi per figlio dell'ammontare dell'imposta. La tariffa per i genitori è concessa ai coniugi e alle famiglie monoparentali che vivono nella stessa

comunione domestica con i figli o le persone al cui sostentamento essi provvedono.