Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

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Sono posti in consultazione l'avamprogetto per una soluzione combinata e quello sulla variante C della tariffa per i genitori. Se non è specificato, le spiegazioni seguenti sulle singole disposizioni sono uguali per entrambi gli avamprogetti.

Ad art. 212 cpv. 1 e 1bis LIFD (solo soluzione combinata)

Oltre alla deduzione per figli, l’attuale legge sull’imposta federale diretta prevede anche una cosiddetta deduzione dei premi di assicurazione per i figli. Quest'ultima può pertanto essere stralciata (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD, nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore6).

Sotto il profilo della tecnica legislativa i capoversi modificati devono essere menzionati nella loro integralità. Se gli importi del primo e del secondo lemma fossero mantenuti invariati, questa circostanza provocherebbe una riduzione dell’entità delle deduzioni, perché la legge è più recente dell’ultima modifica dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Per questo motivo è necessario riprendere gli importi conformemente all’ordinanza sulla progressione a freddo, come pure il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di

compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento

eccessivo.

Il secondo periodo del secondo lemma del capoverso 1 è trasferito per motivi di tecnica legislativa in un capoverso separato (1bis).

Ad art. 212 cpv. 2bis LIFD

In ambito di imposta federale diretta non era finora possibile far valere una deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli. Questa possibilità sarà d’ora in poi ammessa, purché siano adempite determinate esigenze. Tali costi devono essere insorti perché non è stato possibile assumere personalmente la cura dei figli a causa di un’attività lucrativa, di una formazione o dell'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa.

I genitori possono dedurre unicamente le spese sostenute durante la durata effettiva

dell’attività lucrativa, dell'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa o della formazione. Nel caso dei contribuenti che lavorano a tempo parziale possono essere prese in

considerazione unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro. Le spese di cura dei figli all’infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori – ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana – non possono essere dedotte. A titolo di esempio le spese di cura sostenute dai genitori nel quadro delle attività di tempo libero vanno

considerate costi della vita e non possono quindi essere fatte valere. Spetta al contribuente fornire la prova che le spese sono giustificate. Per garantire un’esecuzione uniforme l’AFC emanerà presumibilmente una circolare che disciplinerà le questioni di dettaglio (ad es. la legittimazione alla deduzione in caso di un ciclo di formazione elettronico).

Le coppie di coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese di cura dei figli se entrambi esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa. La

deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli deve pertanto essere accordata non soltanto in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, ma anche nei casi in cui uno dei coniugi esercita un’attività lucrativa e l’altro è incapace d'esercitare un'attività lucrativa oppure è in formazione. È pure possibile che entrambi i genitori siano in formazione o incapaci d'esercitare un'attività lucrativa e non siano quindi in grado di assumere

personalmente la cura dei figli.

6 RS 642.119.2