Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
3 figli, massimo delle spese di cura Reddito imponibile Status quo Soluzione combinata Terza tariffa: variante A Terza tariffa: variante B Terza tariffa: variante C
prima delle deduzioni riferite ai Imposta in figli CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF Imposta in CHF 0 0 0 0 00
30 000 0 0 0 00
50 000 29 0 0 00
60 000 129 0 0 00
70 000 246 0 0 00
80 000 493 0 0 00
90 000 793 9 31 90
100 000 1 180 109 131 1090
120 000 2 147 433 499 433103
150 000 4 347 1'525 1'635 1'525 1'315 200 000 10 694 5'234 5'520 5'234 5'504 500 000 49 694 44'234 44'520 44'234 44'504 1 000 000 112 654 107'824 109'216 108'756 108'004
I contribuenti con tre figli che fanno valere la deduzione massima per le spese di cura prestata da terzi ai figli sono sgravati rispetto allo status quo in tutte le varianti.
Gli oneri fiscali della variante A sono maggiori rispetto alla soluzione combinata.
Gli oneri fiscali della soluzione combinata e della variante B sono identici, ad eccezione della fascia di reddito superiore in cui la variante B risulta meno vantaggiosa rispetto alla soluzione combinata.
La variante C produce minori oneri fiscali nelle fasce di reddito medie rispetto alla soluzione combinata. A partire da un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 183 400 franchi si verifica la situazione inversa. Spicca il fatto che fino a un reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli di 116 500 franchi l'imposta federale diretta non è dovuta. Con la soluzione combinata tale reddito è di 89 100 franchi.
Dalle varianti di sgravio A e B attraverso una terza tariffa illustrate in questa sede risultano complessivamente effetti di sgravio analoghi a quelli della soluzione combinata, tranne per quanto riguarda la fascia di reddito superiore dove si possono verificare maggiori oneri nel caso della cura personale dei figli. Per quanto concerne la variante C l’onere fiscale si riduce notevolmente per la fascia media di reddito; in questo ambito è segnatamente significativo il forte incremento di persone contribuenti che non devono più pagare l’imposta federale diretta nonostante sia data la loro capacità economica. Questa circostanza non è scevra da problemi sotto il profilo della generalità dell’imposizione.
4 Imposizione delle famiglie monoparentali
4.1 Diritto vigente
Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAID le persone coniugate devono essere sgravate in maniera adeguata rispetto alle persone sole. La medesima agevolazione si deve applicare ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro
sostentamento. A livello di LIFD questi contribuenti fruiscono delle medesime riduzioni tariffali delle persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD).