Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

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loro reddito elevato. La variante dello stiramento della tariffa mediante aumento della franchigia determina pertanto uno sgravio più forte nel settore inferiore di reddito,

mentre nel settore superiore di reddito tale sgravio è minore rispetto a quello della variante con stiramento della tariffa mediante fasce di tariffa più ampie. Per quanto concerne invece i settori medio e superiore di reddito un minor numero di contribuenti passa in una fascia di tariffa inferiore. Per questo motivo lo stiramento della tariffa mediante aumento della franchigia è meno adeguato dello stiramento mediante fasce di tariffa più ampie per evitare aliquote marginali elevate che riducono gli stimoli al lavoro;

• sgravio più importante nel settore del redditi medi: un’ulteriore possibilità consiste

nella strutturazione della tariffa per i genitori in modo che le famiglie del ceto medio con figli siano maggiormente sgravate che non nel caso dello stiramento della tariffa. In maniera corrispondente lo sgravio nelle fasce di reddito più elevate risulta più esiguo. Una simile tariffa potrebbe ad esempio essere elaborata come segue: il punto di partenza è costituito dall’attuale tariffa per persone coniugate, fermo restando che le deduzioni riferite ai figli rimarrebbero invariate sui valori attuali. Successivamente l'ammontare dell'imposta è ridotto di un importo fisso moltiplicato per il numero di figli

– ma al massimo fino a zero. Questo modello garantisce che nel quadro della riforma nessuno paga imposte maggiori rispetto allo status quo. Il mantenimento delle attuali deduzioni riferite ai figli segue ulteriormente il concetto della capacità economica soggettiva. Con la riduzione dell’imposta in funzione di un importo fisso graduato in base al numero dei figli si garantisce a tutte le famiglie con figli uno sgravio in franchi di uguale entità. Nel caso di questo modello l’imposta è ridotta al massimo fino a zero, ossia non viene effettuato in nessun caso un pagamento al contribuente;

• riduzione proporzionale della tariffa: a titolo alternativo la nuova tariffa, fondata sulla

tariffa per persone coniugate, potrebbe anche essere ridotta proporzionalmente. In tale ambito le aliquote marginali assegnate alle singole fasce di tariffa sono ridotte di un tasso percentuale fisso, per cui ne risulta un’imposizione media inferiore a quella della tariffa per persone coniugate. In percento del reddito, lo sgravio è proporzionale, ossia identico per tutti i contribuenti. In termini assoluti, ossia in franchi, esso aumenta di pari passo con l’incremento del reddito. Diversamente dal metodo di sgravio dello stiramento della tariffa l’onere fiscale marginale cala per tutti i contribuenti che devono effettivamente pagare l’imposta perché il loro reddito imponibile supera l’importo della franchigia. Un’ulteriore differenza consiste nel fatto che – diversamente dall’ipotesi dello stiramento della tariffa – nel caso della riduzione proporzionale della tariffa l’aliquota massima dell’11,5 per cento non viene mai raggiunta, nemmeno dai redditi molto elevati.

Nella strutturazione della terza tariffa sono pure ipotizzabili diverse possibilità per prendere in considerazione delle attuali deduzioni riferite ai figli:

1. le attuali deduzioni riferite ai figli rimangono invariate. Pertanto solo l'elemento

supplementare di sgravio confluisce nella struttura della terza tariffa sotto forma di fasce di tariffa più ampie, di franchigia più elevata, di riduzione dell'ammontare dell'imposta abbinata al numero di figli o di riduzione (proporzionale) delle aliquote marginali di imposta delle singole tariffe;

2. le attuali deduzioni riferite ai figli sono aumentate. Ne consegue un minore margine di

manovra per la riduzione della terza tariffa;

3. le attuali deduzioni riferite ai figli sono soppresse per quanto riguarda il primo figlio. In

tal modo si amplia il margine di manovra per la terza tariffa – qualunque ne sia la

struttura. Si tiene poi conto implicitamente dell’onere del primo figlio nella struttura concreta della terza tariffa. Dato che per motivi amministrativi sarebbe poco opportuno prevedere per ogni ulteriore figlio una quarta, quinta e così via tariffa supplementare, anche nel caso di questo sistema si dovrebbero accordare deduzioni riferite ai figli a contare dal secondo figlio.