Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Misure immediate

Dopo la reiezione, nella votazione popolare del 16 maggio 2004, del pacchetto fiscale 2001 e della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia che vi era contemplata, la necessità di una riforma è rimasta di attualità. Nell’ottobre del 2006 le Camere federali hanno adottato le misure immediate in ambito di imposta federale diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Secondo queste misure le coppie di coniugi con doppio reddito possono dedurre il 50 per cento del reddito da attività lucrativa più basso fino a un massimo di 12 500 franchi. L’importo minimo è di 7600 franchi. I coniugi possono inoltre far valere una deduzione per coniugati di 2500 franchi.

Con questa soluzione è stato possibile eliminare completamente per circa 160 000 delle 240 000 coppie di coniugi a doppio reddito interessate il loro svantaggio incostituzionale rispetto alle coppie di concubini. Per le rimanenti 80 000 coppie di coniugi a doppio reddito il maggior onere è stato attenuato.

Le misure provocano una minore entrata di 540 milioni di franchi per la Confederazione (base: piano finanziario 2010). I Cantoni dovranno invece sopportare una minore entrata di 110 milioni di franchi.

1.2 Scelta del sistema

1.2.1 In generale

Dato che le misure immediate non consentivano ancora di raggiungere una piena parità di trattamento conforme alla Costituzione tra le coppie di coniugi e le coppie di concubini, si doveva in una seconda fase porre mano a una riforma completa dell’imposizione dei coniugi e dalla famiglia. A titolo preliminare – non da ultimo in considerazione dei numerosi e contraddittori interventi parlamentari relativi alla scelta del sistema – bisognava decidere se continuare a tassare i coniugi congiuntamente oppure introdurre un'imposizione

individuale.

Con decisione del 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di sottoporgli un avamprogetto che consentisse al Parlamento di adottare una decisione di principio sull’imposizione individuale o sull’imposizione congiunta (ad es. tramite splitting). Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la corrispondente procedura di

consultazione (FF 2006 9021). Il termine di consultazione è scaduto il 30 giugno 2007.

1.2.2 Risultati della procedura di consultazione sulla scelta del sistema nell’ambito dell’imposizione dei coniugi

Nel quadro della procedura di consultazione sono stati posti in discussione quattro modelli (imposizione individuale, imposizione congiunta con splitting, opzione di tassazione, doppia tariffa). Dall’analisi dei risultati della procedura di consultazione emerge che i pareri in merito alla scelta del futuro sistema di imposizione differiscono ampiamente. I Cantoni e la CDCF si esprimono praticamente all’unanimità a favore dell’imposizione congiunta. In tale ambito il modello con splitting raccoglie i consensi della maggioranza rispetto alla doppia tariffa. Diversamente dai Cantoni i pareri dei partiti politici sono controversi. 6 partiti politici caldeggiano l’imposizione congiunta con splitting o eventualmente la doppia tariffa (PPD,