Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
5.2 Proposta del Consiglio federale
Se, nel quadro del divorzio o della separazione giudiziaria, i genitori hanno concluso una convenzione omologabile che determina la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento, il giudice attribuisce su richiesta congiunta
l’autorità parentale a entrambi i genitori se ciò è compatibile con il bene del figlio (art. 133 cpv. 2 CC). Nel caso dei genitori non coniugati l’autorità tutoria attribuisce su richiesta congiunta l’autorità parentale a entrambi i genitori (art. 298a cpv. 1 CC).
In questi casi l’attribuzione della deduzione per figli deve essere modificata. D’ora in poi entrambi i genitori potranno far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano fatte valere ulteriori deduzioni per contributi di sostentamento ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima esigenza è necessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e deduzione per alimenti). Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione per metà dovrà essere concessa a prescindere dal fatto che la cura dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore.
A motivo dell’autonomia loro garantita dalla Costituzione, l’attribuzione della deduzione per figli non può essere imposta ai Cantoni.
La Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (CAID) caldeggia la soluzione attuale. Qualora si rendesse
politicamente necessaria una modifica, tale modifica dovrebbe essere strutturata in maniera restrittiva e non dovrebbe provocare doppi sgravi. La presente proposta di modifica tiene conto di questa esigenza.
6 Entrata in vigore
Il Consiglio federale auspica che le misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli possano essere attuate il più presto possibile.
Per poter porre in vigore la riforma già nel 2010 il Consiglio federale propone di applicare la cosiddetta procedura speciale ai sensi dell’articolo 85 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento (LParl; RS 171.10), procedura in virtù della quale un oggetto in deliberazione può essere eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione. Se il disegno verrà adottato dalle Camere federali nella sessione autunnale del 2009, le nuove disposizioni potranno essere poste (retroattivamente) in vigore il 1° gennaio 2010 purché non venga proposto il referendum.
7 Spiegazioni relative alle modifiche di legge
7.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
Osservazione preliminare: l'avamprogetto di legge presentato in questa sede reca
esclusivamente modifiche delle disposizioni postnumerando. Per motivi formali le
corrispondenti disposizioni praenumerando dovranno essere adeguate in maniera analoga nel messaggio del Consiglio federale. Allo stadio attuale vi si è rinunciato per ragioni di chiarezza.