Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

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Oltre ai coniugi, anche le famiglie monoparentali che esercitano un’attività lucrativa, oppure sono incapaci d'esercitare un'attività lucrativa o in formazione devono poter dedurre le spese di cura prestata da terzi ai figli purché non ne possano assumere personalmente la cura.

Le spese di cura possono inoltre essere fatte valere finché i figli necessitano di una cura familiare o scolastica supplementare. L’età a contare dalla quale non è più necessaria alcuna cura dipende normalmente dal grado di maturità dei figli. Per motivi di

armonizzazione e di natura amministrativa viene stabilito un limite di età per tutti i figli. Le eventuali spese di cura prestata da terzi non possono più essere fatte valere a contare dall’anno nel quale il figlio minorenne raggiunge il sedicesimo anno di età. Questa età corrisponde sovente a quella della fine della scuola dell’obbligo. Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate di cura prestata da terzi ai figli. Le spese effettive di cura prestata da terzi tendono a diminuire con l’avanzare dell’età dei figli e sono strutturate come deduzioni inorganiche con un limite massimo di 12 000 franchi per figlio e per anno. Esse sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In contropartita questi ultimi devono dichiarare l’importo corrispondente come reddito imponibile.

Sono deducibili soltanto le spese supplementari che risultano dalla cura prestata da terzi ai figli. In particolare non sono ammesse in deduzione le spese di vitto che sarebbero insorte anche in caso di cura personale dei figli.

Ad art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD

Soluzione combinata

L’attuale deduzione per figli di 6100 franchi è aumentata di 2000 franchi e portata a 8100 franchi. Unitamente alla deduzione per premi di assicurazione stralciata dall’articolo 212 capoverso 1, secondo capoverso del secondo lemma – di attuali 700 franchi – la deduzione per figli ammonterà a 8800 franchi per figlio (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 212 cpv. 1, secondo capoverso del secondo lemma LIFD, nonché l’ordinanza sulla progressione a freddo per quanto riguarda gli importi attualmente in vigore).

Se i genitori sono separati solo uno di essi può normalmente far valere la deduzione per figli. La mozione Parmelin (05.3319) accettata dal Parlamento esige che le disposizioni di legge siano modificate in maniera da correggere la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e ne hanno alternativamente la cura. Nel senso di questa mozione la deduzione per figli deve essere accordata per metà a determinate condizioni (cfr. il n. 5.2, in particolare per quanto riguarda le esigenze).

I testi di legge in francese e in italiano prevedono la deduzione per figli anche per i figli in tirocinio o agli studi, mentre la versione tedesca menziona unicamente i figli in tirocinio.

Questo errore va colmato completando il testo di legge in tedesco con la locuzione

«schulische».

Variante C della tariffa per i genitori:

Per quanto concerne la ripartizione della deduzione per figli e il complemento del testo di legge tedesco confronta le spiegazioni riguardanti la soluzione combinata.

La deduzione per figli rimane al livello attuale di 6100 franchi per figlio. Gli importi validi attualmente per le deduzioni sociali sono fissati nell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 7 lett. a OPFr). Dato che la disposizione deve essere modificata a causa della