Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine
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Sarebbe altresì ipotizzabile accordare la tariffa per persone coniugate alle sole coppie di coniugi. Per le famiglie monoparentali potrebbe essere introdotta una deduzione specifica. A seconda della sua struttura e della fascia di reddito una simile soluzione a favore delle persone che crescono effettivamente da sole i figli potrebbe comportare un aggravio oppure un ulteriore sgravio rispetto alla legislazione in vigore.
Le coppie di concubini con figli sono meno esposte al rischio di povertà delle famiglie monoparentali. Esse approfittano in genere degli effetti di sinergia di un'economia
domestica biparentale. Sotto il profilo fiscale sono privilegiate nel contesto del diritto vigente rispetto alle coppie coniugate con figli perché a seconda della costellazione uno o
addirittura entrambi i partner possono approfittare di una tariffa più moderata e delle
deduzioni per figli, senza che i loro redditi siano accumulati come nel caso delle coppie di coniugi. Questo privilegio potrebbe essere soppresso applicando la tariffa per persone coniugate soltanto alle persone che crescono effettivamente da sole i figli.
4.2.2 LAID
A livello di LAID la situazione giuridica materiale è la medesima di quella della LIFD, per cui si può rinviare alle considerazioni che precedono (cfr. n. 4.2.1).
In merito va nondimeno osservato che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale il disciplinamento attuale lede l’autonomia tariffale che la Costituzione garantisce ai Cantoni.
La CAID raccomanda di adeguare l’articolo 11 capoverso 1 LAID in modo da rendere possibile una riduzione adeguata dell’imposizione delle famiglie monoparentali. Ci si chiede pertanto se la locuzione «la medesima riduzione» possa essere sostituita con «una
riduzione adeguata». Questa terminologia corrisponde tuttavia a quella del primo periodo, che prevede anche nel caso delle persone coniugate una «riduzione adeguata». Ciò
potrebbe essere interpretato nel senso che non ne risulterebbe alcun cambiamento e che alle famiglie monoparentali sarebbe ulteriormente concessa la medesima riduzione
(tariffale) accordata alle persone coniugate. Sarebbe anche ipotizzabile sostituire la
terminologia attuale come proposto dall’iniziativa parlamentare Lauri (04.450): «… una riduzione analoga, adeguata alla capacità economica…». Sotto il profilo materiale ciò sarebbe identico allo stralcio dell’articolo 11 capoverso 1 secondo e terzo periodo. Così facendo spetterebbe ai Cantoni stabilire le modalità di sgravio delle famiglie monoparentali rispetto alle persone sole. La libertà dei Cantoni sarebbe poi limitata dal principio
costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica e dalla corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale.
4.3 Proposta del Consiglio federale
4.3.1 LIFD
Il Consiglio federale propone di concedere ulteriormente alle famiglie monoparentali
l’applicazione della tariffa per persone coniugate. Non procurerebbe invece alcun vantaggio la sostituzione della tariffa per persone coniugate con una corrispondente deduzione, senza oneri supplementari, a favore delle famiglie monoparentali. Una limitazione del diritto
vigente alle «persone che crescono effettivamente da sole i figli» sarebbe ipotizzabile.
Attualmente però esistono vari tipi di concubinato. È quindi senz’altro possibile che la persona che cresce da sola i figli viva in concubinato ma non fruisca di effetti di sinergia sotto il profilo finanziario perché il suo partner non contribuisce alle spese di economia