Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/89: Sgravio fiscale delle famiglie con figli · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

domestica. Esistono altresì relazioni durevoli e meno durevoli di concubinato, ragion per cui lo stato effettivo alla fine del periodo fiscale non rispecchia necessariamente la capacità economica durante l’anno. All’atto di chiarire se si è in presenza o no di un concubinato, le amministrazioni fiscali dovrebbero fondarsi sulle indicazioni dei contribuenti. Un controllo efficace e/o capillare non è possibile a causa della mancata registrazione delle coppie di concubini. Per questo motivo si rinuncia a limitare l’applicazione della tariffa per persone coniugate alle sole «persone che crescono effettivamente da sole i figli». Nel contempo si evita che le persone che crescono da sole i figli e vivono in concubinato possano subire un aggravio dell’onere rispetto allo status quo. Nel quadro delle misure immediate in materia di imposta federale diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008 le coppie coniugate hanno peraltro diritto alla deduzione per coniugati e godono pertanto di uno statuto migliore

rispetto alle famiglie monoparentali con il medesimo reddito.

4.3.2 LAID

Il Consiglio federale propone, non da ultimo in ragione delle richieste di diversi Cantoni, lo stralcio senza sostituzione dall’articolo 11 capoverso 1 LAID del passaggio corrispondente (secondo e terzo periodo) concernente le famiglie monoparentali. Si sopprime così facendo la violazione contraria alla Costituzione dell’autonomia tariffale dei Cantoni censurata dal Tribunale federale. I Cantoni sono pertanto liberi di strutturare come intendono le loro tariffe, nell’osservanza tuttavia dei limiti imposti dalla Costituzione federale e dalla

pertinente giurisprudenza del Tribunale federale. La LAID si esprime pertanto sui soli rapporti di onere tra persone coniugate, divorziate, separate o celibi (art. 11 cpv. 1, primo periodo).

5 Imposizione dei genitori separati che esercitano in comune l’autorità parentale

5.1 Diritto vigente e necessità di modifica

Nel contesto della LIFD può in linea di massima fare valere la deduzione per figli il genitore presso il quale vive il figlio minorenne (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD). Tale genitore ha diritto all’applicazione della tariffa per persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD). L’attribuzione della deduzione per figli e della tariffa applicabile sono ulteriormente spiegate nella circolare

n. 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte dei

genitori separati o divorziati». In caso di cura alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all'altro di un contributo per il mantenimento del figlio, la circolare prevede che il criterio determinante per l’attribuzione della deduzione per figli e per l’applicazione della tariffa per persone coniugate sarà l'importanza della cura esercitata da ciascun genitore.

Il genitore che assume la parte più importante della cura effettiva dei figli ha diritto alla deduzione per figli e alla tariffa più moderata. Se entrambi i genitori assumono in uguale misura la cura effettiva dei figli il reddito più elevato costituisce il criterio determinante di attribuzione.

La mozione Parmelin (05.3319), in quanto accolta, esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e li custodiscono alternativamente.