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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

provvedono al suo regolare aggiornamento, tenendo conto del registro pubblicato dall‟UE.

Art. 20 Codici di buona pratica di caratterizzazione

1L'Ufficio federale pubblica un elenco dei codici di buona pratica di caratterizzazione (codici) per gli alimenti per animali da compagnia e per animali da reddito.

2I codici comprendono, in particolare, disposizioni concernenti la presentazione delle indicazioni della caratterizzazione di cui all‟articolo 15, la caratterizzazione facoltativa di cui all‟articolo 17 e l‟uso delle indicazioni di cui all‟articolo 14.

3L‟utilizzo di un codice può essere indicato nella caratterizzazione soltanto se sono adempiute tutte le condizioni applicabili per il codice in questione.

Art. 21 Modifica del catalogo e dei codici

1Le proposte di modifica del catalogo e dei codici sono elaborate da tutti i rappresentanti competenti del settore dell‟alimentazione animale:

a. d‟intesa con altre parti interessate, quali ad esempio gli utilizzatori degli alimenti per animali;

b. in collaborazione con le autorità competenti;

c. sulla base di esperienze al riguardo, dei pareri dell‟UE e del progresso scientifico o tecnologico.

2Le proposte di modifica del catalogo e dei codici sono approvate dall‟Ufficio federale. Esso tiene conto, in fase di approvazione, degli adeguamenti apportati dall‟UE.

Capitolo 3 Additivi e premiscele per l'alimentazione animale

Sezione 1 Condizioni per l’immissione sul mercato

Art. 22 Principio dell‟omologazione

1Nessuno può immettere sul mercato un additivo per l'alimentazione animale non omologato.

2Possono essere utilizzati unicamente additivi omologati.

3Nessuno può trasformare o utilizzare un additivo per l'alimentazione animale se non sono adempiute le condizioni di cui alla presente ordinanza.

4L'Ufficio federale può autorizzare che per esperimenti scientifici vengano impiegati quali additivi sostanze non omologate, ad eccezione degli antibiotici, a condizione che gli esperimenti siano condotti secondo i principi e le condizioni del regolamento (CE) n. 429/2008 del 25 aprile 20089 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la

9 GU L 133 del 22.05.2008, pagg. 1-65