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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

2Il Dipartimento può fissare esigenze relative alle registrazioni.

3Le registrazioni di cui al capoverso 1 sono conservate per almeno tre anni ed essere presentate, su richiesta, all‟Ufficio federale.

Art. 44 Sistema d‟analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)

1Le imprese del settore della produzione animale che producono, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono procedure scritte permanenti basate sui principi HACCP.

2Le procedure di cui al capoverso 1 si basano sui seguenti principi:

a. identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b. identificare i punti critici a partire dai quali un controllo si rende necessario per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

c. stabilire, nei punti critici, i limiti che separano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;

d. stabilire e applicare nei punti critici procedure di sorveglianza efficienti;

e. stabilire le misure correttive da prendere nel caso in cui risulti dalla sorveglianza che un determinato punto critico non è sotto controllo;

f. stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere a-e sono completi ed efficaci. Le procedure di verifica sono svolte periodicamente;

g. stilare documenti e fascicoli commisurati al tipo e alle dimensioni dell'impresa del settore dell‟alimentazione animale onde dimostrare l'effettiva applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere a-f.

3Ogniqualvolta si apportino modifiche nel prodotto, nel processo di fabbricazione o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, le imprese del settore dell'alimentazione animale apportano i necessari cambiamenti.

4Esse possono utilizzare, in alternativa ai manuali sull'applicazione dei principi HACCP, manuali di buona pratica procedurale elaborati a norma dell'articolo 55.

5L'Ufficio federale può prendere provvedimenti per agevolare l‟applicazione del presente articolo, in particolare per le piccole imprese.

Art. 45 Documenti concernenti il sistema HACCP

1Le imprese del settore dell'alimentazione animale:

a. forniscono all'Ufficio federale, nella forma richiesta, la prova che adempiono l'articolo 44;

b. provvedono affinché la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate a norma dell'articolo 44 sia sempre aggiornata.