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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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916.307 Agricoltura
prodotti a partire da organismi geneticamente modificati adempie l‟obbligo di tenere un registro.
4Le indicazioni di cui ai capoversi 1-3 sono conservate per almeno cinque anni e, su richiesta, presentate all‟Ufficio federale.
Art. 62 Esigenze in materia di caratterizzazione
1Fatte salve le altre esigenze della legislazione concernente la caratterizzazione degli alimenti per animali, gli alimenti per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2 sottostanno alle esigenze specifiche in materia di caratterizzazione di cui ai capoversi 2 e 3.
2Gli alimenti per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se sul documento di accompagnamento o, se del caso, sull‟imballaggio, sul contenitore o sull‟etichetta ad esso applicata è riportata, in maniera visibile, leggibile e indelebile, la menzione richiesta ai capoversi 3 e 4.
3Tutti gli alimenti di cui è composto un alimento per animali adempiono le seguenti esigenze:
a. per gli alimenti per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2 lettere a e b, la menzione "[nome dell'organismo] geneticamente modificato" figura tra parentesi immediatamente dopo il nome specifico dell‟alimento.
In alternativa tale menzione può apparire in una nota in calce alla lista degli alimenti per animali. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale menzione devono essere almeno le stesse di quelli della lista degli alimenti per animali;
b. per gli alimenti per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2 lettera c, la menzione "prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato" figura tra parentesi immediatamente dopo il nome specifico dell‟alimento.
In alternativa tale menzione può apparire in una nota in calce alla lista degli alimenti per animali. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale menzione devono essere almeno le stesse di quelli della lista degli alimenti per animali;
c. nell‟etichetta deve essere menzionata, come prescritto dall‟autorizzazione, qualsiasi caratteristica dell‟alimento per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2, che risulti differente dal prodotto convenzionale di riferimento, come quelle indicate di seguito:
1. la composizione,
2. le proprietà nutrizionali,
3. lo scopo d‟impiego previsto,
4. gli effetti sulla salute di certe specie o categorie di animali;
d. come indicato nell'autorizzazione, deve essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali l'alimento possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.