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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

l‟immissione sul mercato di alimenti per animali contenenti tali tracce a condizione che:

a. il grado di contaminazione non superi lo 0,5 per cento;

b. questi organismi possano essere immessi legalmente sul mercato come alimenti per animali in Canada o negli Stati Uniti;

c. siano disponibili i metodi di rilevamento e i materiali di riferimento appropriati;

d. il richiedente possa escludere mediante provvedimenti adeguati qualsiasi contaminazione di derrate alimentari; e

e. il richiedente fornisca le informazioni necessarie a verificare se le condizioni di cui alle lettere a–d sono adempiute.

3L‟Ufficio federale decide in merito alle tolleranze ammesse per le tracce di organismi geneticamente modificati la cui omologazione è stata revocata.

Capitolo 7 Esecuzione

Art. 67 Competenze del Dipartimento

1Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il valore misurato e il tenore nutritivo dichiarato (tolleranze).

2Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

3Fissa il metodo di calcolo del valore nutritivo degli alimenti composti per animali.

4Può fissare delle condizioni per il trasporto degli alimenti per animali.

Art. 68 Competenze dell‟Ufficio federale

1Salvo disposizione contraria, l‟Ufficio federale esegue la presente ordinanza. In particolare autorizza gli alimenti per animali e controlla gli alimenti per animali e le imprese in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti per animali.

2L‟Ufficio federale può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

3Esso può analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di un'impresa o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese dell'impresa o della persona che produce, fabbrica, importa, dota di un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali.

4I campioni non consegnati a titolo gratuito sono pagati al prezzo corrente. Non hanno diritto all‟indennità le imprese o le persone che producono, fabbricano, importano, dotano di un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano gli alimenti per animali controllati.

5L‟Ufficio federale può adeguare gli allegati dell‟ordinanza del xx xxxxx 2010 sul libro dei prodotti destinati all‟alimentazione degli animali alle modifiche del diritto comunitario, se queste sono di portata limitata.