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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

Sezione 2 Manuali di buona pratica procedurale

Art. 55 Elaborazione, divulgazione e uso dei manuali

1L'Ufficio federale incoraggia l'elaborazione, la divulgazione e l'uso di manuali nazionali di buona pratica procedurale nel settore dell'alimentazione animale e per l'applicazione dei principi HACCP conformemente all'articolo 56.

2L'uso dei manuali nazionali di buona pratica procedurale è facoltativo.

Art. 56 Manuali nazionali

1I manuali nazionali di buona pratica procedurale sono elaborati e divulgati dai rappresentanti del settore dell‟alimentazione animale:

a. previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi di utilizzatori interessati;

b. tenendo conto dei pertinenti codici d‟uso di cui al Codex Alimentarius.

2L'Ufficio federale valuta i manuali nazionali al fine di garantire che:

a. sono stati elaborati a norma del capoverso 1;

b. sono applicabili nei settori cui sono destinati; e

c. garantiscono la regolare applicazione degli articoli 41, 42 e 44 nei settori e/o per gli alimenti per animali in questione.

3L'Ufficio federale può, su richiesta, autorizzare l'uso di manuali comunitari riconosciuti dalle autorità UE.

Sezione 3 Importazione di alimenti per animali

Art. 57 Importazione di alimenti per animali

1Le imprese del settore dell'alimentazione animale che importano alimenti per animali da Paesi non membri dell‟UE assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:

a. il Paese di invio figura nella lista dei Paesi riconosciuti dall'Ufficio federale per l'importazione di alimenti per animali. L'Ufficio federale mette detta lista a disposizione degli interessati;

b. lo stabilimento di invio figura in una lista, redatta e costantemente aggiornata dal Paese esportatore conformemente alle esigenze della presente ordinanza; e

c. gli alimenti per animali sono stati prodotti dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nella lista di cui alla lettera b o da un Paese membro dell‟UE; e

d. gli alimenti per animali sono conformi:

1. alle disposizioni della presente ordinanza,