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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

Sezione 3 Riservatezza dei segreti commerciali

Art. 35 Riservatezza

1Il richiedente può indicare quali informazioni desidera siano trattate in modo confidenziale in quanto la loro divulgazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. In tale caso deve essere fornita una giustificazione verificabile.

2L'Ufficio federale determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni diverse da quelle specificate al capoverso 3 dovrebbero essere mantenute confidenziali e informa il richiedente della sua decisione.

3Non sono considerate confidenziali le informazioni seguenti:

a. il nome e la composizione dell'additivo per l'alimentazione animale e, se del caso, l'indicazione del ceppo di produzione;

b. le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dell'additivo per l'alimentazione animale;

c. le conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell'additivo per l'alimentazione animale sulla salute dell‟uomo e degli animali e sull'ambiente;

d. le conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell'additivo per l‟alimentazione animale sulle caratteristiche e sulle proprietà nutrizionali dei prodotti di origine animale;

e. i metodi di rilevamento e d‟individuazione dell'additivo per l‟alimentazione animale e, se del caso, le esigenze in materia di sorveglianza e una sintesi dei risultati della sorveglianza.

4Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Ufficio federale tutela i segreti commerciali e industriali, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo.

Art. 36 Protezione delle informazioni del fascicolo

1I dati scientifici e le altre informazioni contenute nel fascicolo della domanda, richiesto in virtù dell'articolo 29, non possono essere usati a beneficio di un altro richiedente durante il periodo di validità dell'autorizzazione, a meno che l'altro richiedente non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni.

2Il richiedente e il richiedente precedente compiono tutto il necessario per giungere a un accordo sull‟uso condiviso delle informazioni, in modo da evitare la ripetizione degli esperimenti tossicologici su vertebrati. Tuttavia, qualora essi non giungano a un accordo in tal senso, l'Ufficio federale può decidere di utilizzare le informazioni al fine di evitare una ripetizione degli esperimenti tossicologici su vertebrati, assicurando un equilibrio ragionevole tra gli interessi delle parti in questione.

3Allo scadere del periodo di autorizzazione, i risultati della valutazione effettuata sulla base dei dati scientifici e delle informazioni contenuti nel fascicolo di domanda possono essere utilizzati dall'Ufficio federale a beneficio di un altro richiedente.