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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

nenti l‟immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM;

g. una sintesi contenente le informazioni fornite in conformità alle lettere a-f;

h. per gli additivi che rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni concernenti l‟immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM, sono altresì da adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 settembre 200810 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente;

i. se disponibile, il fascicolo completo dell'autorizzazione concessa dall‟UE, delle valutazioni effettuate dalla stessa o qualsiasi informazione acquisita nell‟ambito della procedura di omologazione dell‟UE.

2La domanda di omologazione per un additivo per l‟alimentazione animale adempie le disposizioni di cui agli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 429/2008 del 25 aprile 200811 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi.

Art. 30 Controllo autonomo

1Dopo che un additivo è stato autorizzato, chiunque utilizzi o immetta sul mercato la sostanza o un alimento per animali nel quale tale sostanza sia stata incorporata assicura il rispetto di tutte le condizioni o restrizioni imposte alla sua immissione sul mercato, impiego e manipolazione.

2Se al titolare dell'autorizzazione è stato prescritto un monitoraggio, egli assicura che esso venga realizzato e presenta relazioni all'Ufficio federale conformemente a quanto indicato nell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente all'Ufficio federale tutte le nuove informazioni che potrebbero influenzare la valutazione sulla sicurezza d‟impiego dell'additivo per l'alimentazione animale, in particolare eventuali effetti su categorie di consumatori con specifici problemi di salute. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Ufficio federale in merito a tutti i divieti o restrizioni imposti dall'autorità competente di un Paese terzo in cui l'additivo per l'alimentazione animale sia stato immesso sul mercato.

Art. 31 Modifica, sospensione e ritiro di autorizzazioni

1Qualora l‟autorizzazione di un additivo venga revocata nell'UE, l'Ufficio federale ritira l‟autorizzazione o propone al Dipartimento di cancellare l‟additivo dalla lista degli additivi omologati, a meno che, trattandosi di un additivo omologato presente nella lista degli additivi, il titolare dell‟autorizzazione o un utilizzatore fornisca le prove che le esigenze continuano a essere rispettate.

2Se il titolare dell'autorizzazione propone una modifica delle condizioni presentando una domanda all'Ufficio federale, corredata degli opportuni dati a sostegno della

10 RS 814.911

11 GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1