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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
Capitolo 4 Sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale
Art. 37 Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
1Il Dipartimento emana una lista delle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Fissa il livello massimo tollerato negli alimenti per animali e le soglie d'intervento oltre le quali scattano misure specifiche.
2Gli alimenti per animali il cui tenore in sostanze indesiderabili supera i livelli massimi fissati al capoverso 1 non possono essere utilizzati per l‟alimentazione animale o essere immessi sul mercato a tale scopo.
Art. 38 Divieto di diluizione e detossificazione
I prodotti destinati all‟alimentazione animale i cui tenori in sostanze indesiderabili superano i livelli massimi fissati dal Dipartimento:
a. non possono essere miscelati, a scopo di diluizione, con lo stesso alimento per animali o con altri prodotti destinati all‟alimentazione animale;
b. possono essere immessi sul mercato, previa detossificazione, da un produttore omologato secondo una procedura convalidata dall‟Ufficio federale.
Art. 39 Sostanze indesiderabili negli alimenti complementari per animali
Se non esistono disposizioni particolari per gli alimenti complementari per animali, tenuto conto della proporzione prescritta nella razione giornaliera, i tenori in sostanze indesiderabili non possono essere superiori a quelli fissati come valori massimi per gli alimenti completi per animali.
Art. 40 Correzione del valore massimo
1L'Ufficio federale può provvisoriamente ridurre il tenore massimo esistente, stabilirne uno o vietare la presenza di una sostanza indesiderabile nei prodotti destinati all‟alimentazione animale qualora nuove informazioni o una nuova valutazione dei dati esistenti indichino che un tenore massimo stabilito dal Dipartimento oppure una sostanza indesiderabile non menzionata presenta un pericolo per la salute dell‟uomo o degli animali o per l'ambiente.
2Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 148a LAgr, l‟Ufficio federale può prendere provvedimenti giusta il capoverso 1.