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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

3Il Dipartimento determina i tipi di analisi affidate ai LNR per gli alimenti per animali di cui al capoverso 2. Fissa le condizioni per tale designazione.

4Definisce i compiti attribuiti ai LNR.

5L'Ufficio federale effettua regolarmente la valutazione di ogni LNR.

6L'Ufficio federale può revocare in qualsiasi momento lo status di LNR a un laboratorio che non adempia uno o più dei suoi obblighi o missioni o non soddisfi più le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3.

7L‟Ufficio federale pubblica la lista dei LNR designati.

Art. 71 Collaborazione tra autorità

1L‟Ufficio federale può svolgere la sua attività di controllo in collaborazione con gli organi delle dogane.

2Nell‟esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, l‟Ufficio federale conduce e coordina la procedura in collaborazione con l‟Ufficio federale dell‟ambiente (UFAM) e l‟Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L‟Ufficio federale decide con il consenso dell‟UFAM e dell‟UFSP.

3Nell‟esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli di cui al capoverso 2, la partecipazione dell‟UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199721 sull‟organizzazione del Governo e dell‟Amministrazione.

Art. 72 Consultazione dell‟Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Nel settore degli additivi, occorre sentire, come organo consultivo, l‟Istituto svizzero per gli agenti terapeutici:

a. sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell‟autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l‟Ufficio federale;

b. sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicamenti veterinari.

Art. 73 Cooperazione con organismi di controllo

1L‟Ufficio federale può delegare i controlli previsti dalla presente ordinanza a organismi di controllo accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 “Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”22 o ad altra norma più pertinente ai fini dei compiti delegati in materia.

21 RS 172.010

22 Il testo della presente norma può essere richiesto all‟Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: 052 224 54 74, e-mail: [email protected]