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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
4Oltre alle esigenze di cui al capoverso 3 lettere a e b, e come indicato nell'autorizzazione, l'etichetta o i documenti di accompagnamento degli alimenti per animali che rientrano nel presente capitolo e per i quali non vi sia un prodotto convenzionale di riferimento devono contenere informazioni appropriate sul tipo e sulle caratteristiche dell'alimento in questione.
5Le esigenze in materia di caratterizzazione non si applicano agli alimenti per animali che contengono materiali contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM in una proporzione non superiore allo 0,9 per cento dell'alimento per animali e di ognuno dei suoi componenti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
Art. 63 Contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili
Per stabilire se la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile, le imprese del settore dell‟alimentazione animale devono poter dimostrare all'Ufficio federale di aver preso tutti i provvedimenti appropriati per evitarla.
Art. 64 Lista delle materie prime geneticamente modificate
1Le materie prime contenenti, costituite o prodotte a partire da organismi geneticamente modificati sono omologate se figurano nella lista delle materie prime geneticamente modificate (lista I degli alimenti OGM per animali).
2L‟Ufficio federale iscrive le materie prime geneticamente modificate nella lista I degli alimenti OGM per animali se:
a. adempiono le esigenze di cui all‟articolo 59 capoverso 1;
b. adempiono le esigenze dell‟ordinanza del 10 settembre 200816 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente, nel caso in cui contengano o siano costituite da organismi geneticamente modificati.
3L‟omologazione è limitata a un periodo di dieci anni. Viene prorogata, su richiesta, per altri dieci anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano a essere adempiute. L'omologazione decade qualora prima della scadenza del periodo di validità non sia presentata alcuna domanda di proroga.
4L‟Ufficio federale può omologare con procedura semplificata le materie prime di alimenti per animali già omologate all‟estero, contenenti o costituite da organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi.
5L‟Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l‟omologazione e in qualsiasi momento limitare o revocare l‟omologazione se l‟alimento ha importanti effetti secondari negativi o se sono presunti o provati rischi per l‟uomo, gli animali o l‟ambiente.