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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

6L'Ufficio federale può modificare la lista degli additivi per l‟alimentazione animale omologati di cui all‟articolo 23 capoverso 1.

Art. 69 Esigenze relative ai controlli

1Fatte salve altre disposizioni, i controlli devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 200420 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2L'Ufficio federale provvede in particolare affinché:

a. i controlli siano svolti regolarmente e in maniera proporzionata al rischio secondo procedure documentate che assicurino controlli di qualità uniformi;

b. sia assicurato un coordinamento efficace con le autorità competenti, se i controlli previsti dalla presente ordinanza possono essere effettuati congiuntamente con quelli previsti da altre disposizioni;

c. i laboratori incaricati dell‟analisi ufficiale degli alimenti per animali lavorino secondo procedure approvate a livello internazionale e utilizzino metodi di analisi convalidati;

d. siano ordinate misure adeguate in caso d‟inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza;

e. siano allestiti piani di controllo e un piano di gestione della crisi;

f. i controlli siano effettuati in linea generale senza preavviso;

g. siano disponibili impianti e apparecchiature adeguati e sottoposti a corretta manutenzione che consentano al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente.

3L‟Ufficio federale esegue audit interni o fa eseguire audit esterni e prende i provvedimenti adeguati alla luce dei relativi risultati per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente ordinanza. Tali audit sono oggetto di un esame indipendente e sono svolti in maniera trasparente.

Art. 70 Esigenze relative ai laboratori

1I laboratori incaricati dell‟analisi ufficiale degli alimenti per animali devono essere accreditati ed esercitare le loro attività in base alla norma europea EN ISO/CEI 17025 "Prescrizioni generali concernenti la competenza dei laboratori di taratura e di prova".

2L'Ufficio federale designa, in collaborazione con l‟Ufficio federale di veterinaria (UFV) e l‟Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e tramite decisione, i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per gli alimenti per animali tra i laboratori con funzioni ufficiali .

20 GU L 191 del 28.05.2004, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2008/CE della Commissione del 20 ottobre 2008, GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6