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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
2. additivi zootecnici,
3. additivi tecnologici del gruppo degli antiossidanti con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni relative all‟impiego,
4. carotenoidi e xantofille;
b. premiscele contenenti i seguenti additivi:
1. coccidiostatici e istomonostatici,
2. fattori di crescita,
3. vitamine A e D,
4. oligoelementi rame e selenio.
2Necessita di un riconoscimento da parte dell‟Ufficio federale chiunque produce, ai fini dell'immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda agricola, alimenti composti per animali utilizzando additivi o premiscele contenenti i seguenti additivi:
a. coccidiostatici e istomonostatici,
b. fattori di crescita.
3L‟Ufficio federale omologa gli stabilimenti se, a seguito di un‟ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze stabilite nella presente ordinanza.
4Gli stabilimenti omologati dall‟Ufficio federale sono iscritti in una lista con un numero d‟identificazione individuale conformemente al modello riportato nell‟allegato V capitoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 200513 che stabilisce norme per l‟igiene dei mangimi.
Art. 49 Riconoscimento di registrazioni e omologazioni estere
Le registrazioni e le omologazioni di stabilimenti effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo di reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle registrazioni e alle omologazioni effettuate in Svizzera.
Art. 50 Sospensione della registrazione o dell‟omologazione
L'Ufficio federale sospende temporaneamente la registrazione o l‟omologazione di uno stabilimento per una, più o tutte le sue attività, qualora lo stabilimento non adempia più le condizioni richieste. Tale sospensione dura fino al momento in cui lo stabilimento adempie nuovamente le condizioni prescritte. Qualora queste ultime non vengano adempiute entro un anno, si applica l‟articolo 51.
13 GU L 35 dell„8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell‟11 marzo 2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag.