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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

presente capitolo, escluse quelle concernenti la conservabilità e quelle di cui all'articolo 16 lettere b, d ed e, devono figurare sul supporto di vendita a distanza o essere fornite tramite altri mezzi adeguati prima della conclusione di un contratto a distanza. Le indicazioni concernenti la conservabilità e quelle di cui all'articolo 16 lettere b, d ed e devono essere fornite al più tardi al momento della consegna degli alimenti per animali.

4Per l'alimento, considerato nel suo insieme, può essere indicata un'unica durata minima di conservabilità. Essa è stabilita sulla base della durata minima di conservabilità di ciascuno dei suoi componenti.

Art. 13 Responsabilità

1La persona responsabile della caratterizzazione garantisce la presenza e l‟esattezza delle indicazioni della caratterizzazione.

2Le imprese del settore dell'alimentazione animale provvedono affinché le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le esigenze in materia di caratterizzazione.

3Le imprese del settore dell'alimentazione animale responsabili delle attività di vendita al minuto o di distribuzione non riguardanti la caratterizzazione contribuiscono, con la dovuta diligenza, a garantire l‟osservanza delle prescrizioni in materia di caratterizzazione, in particolare evitando di fornire alimenti per animali di cui essi conoscono o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto professionisti, la non conformità a tali prescrizioni.

4Le imprese del settore dell'alimentazione animale provvedono affinché le indicazioni della caratterizzazione di cui all‟articolo 16 siano trasmesse lungo l‟intera filiera alimentare, affinché l‟utilizzatore finale dell‟alimento per animali possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente alla presente ordinanza.

Art. 14 Indicazioni

Il Dipartimento stabilisce le indicazioni autorizzate per la caratterizzazione e la presentazione delle materie prime di alimenti per animali e di alimenti composti per animali.

Art. 15 Presentazione delle indicazioni della caratterizzazione

1Le indicazioni della caratterizzazione di cui all‟articolo 16 sono riportate integralmente in un punto ben in vista dell‟imballaggio o del contenitore, sull‟etichetta su di esso applicata, nel documento di accompagnamento di cui all‟articolo 12 capoverso 2 o su un‟etichetta su di esso applicata, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, almeno in una delle lingue ufficiali.

2Le indicazioni della caratterizzazione prescritte sono facilmente identificabili e non nascoste da altre informazioni. Sono a colori, in caratteri e di dimensioni tali da non nascondere o evidenziare alcuna parte delle informazioni; una deroga è consentita solo per segnalare eventuali avvertenze.