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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

2L'Ufficio federale tiene conto del tipo e delle dimensioni dell'impresa del settore dell'alimentazione animale allorché stabilisce le esigenze quanto alla forma della prova di cui al capoverso 1 lettera a.

3Esso può pubblicare i manuali per l'elaborazione della documentazione HACCP.

Sezione 1a Registrazione e omologazione

Art. 46 Obbligo di registrazione e di omologazione

1Per esercitare l'attività le imprese del settore dell‟alimentazione animale:

a. sono registrate conformemente all'articolo 47; oppure

b. sono omologate conformemente all'articolo 48, se è necessaria un‟omologazione.

2Per le persone dedite alla produzione primaria di alimenti per animali, l‟obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati nell‟articolo 3 dell‟ordinanza del 23 novembre 200512 concernente la produzione primaria.

Art. 47 Obbligo di notifica ai fini della registrazione

1Le imprese del settore dell'alimentazione animale:

a. notificano all'Ufficio federale, ai fini della registrazione e nella forma richiesta, qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali;

b. forniscono all'Ufficio federale informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti di cui dalla lettera a che sottostanno al loro controllo, notificando in particolare ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e l'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

2Gli agricoltori che producono nell‟azienda alimenti per animali utilizzando additivi per l‟alimentazione animale o premiscele contenenti additivi per l'alimentazione animale che prevedono il massimo livello d'incorporazione notificano tale attività all'Ufficio federale ai fini della registrazione.

3L'Ufficio federale registra gli stabilimenti di cui al capoverso 1 e gli agricoltori di cui al capoverso 2 nell‟elenco delle imprese registrate.

Art. 48 Omologazione delle imprese del settore dell‟alimentazione animale

1Necessita di un riconoscimento da parte dell‟Ufficio federale chiunque produce o immette sul mercato uno dei seguenti alimenti per animali:

a. additivi destinati all'alimentazione animale:

1. additivi nutrizionali,

12 RS 916.020