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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

26. notifica: l'inoltro all'autorità competente delle informazioni richieste dalla

presente ordinanza;

27. scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali spe-

cifici di animali il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere perturbati temporaneamente o in maniera irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall‟assunzione di alimenti per animali adeguati al loro stato;

28. organismo geneticamente modificato o OGM: un organismo geneticamente

modificato secondo la definizione dell'articolo 3 lettera d dell'ordinanza del 10 settembre 20088 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente (OEDA);

29. persona responsabile della caratterizzazione: la prima impresa del settore

dell'alimentazione animale che immette sul mercato un alimento per animali o, se del caso, quella con il cui nome l‟alimento per animali è immesso sul mercato;

30. premiscele: le miscele di additivi per l‟alimentazione animale o le miscele di

uno o più additivi per l‟alimentazione animale con materie prime di alimenti per animali o acqua che costituiscono un supporto non destinato all‟alimentazione diretta degli animali;

31. presentazione: la forma, l‟aspetto o l‟imballaggio e i rispettivi materiali usa-

ti, il modo in cui gli alimenti per animali sono presentati e il contesto in cui sono esposti;

32. produzione primaria di alimenti per animali: la produzione di prodotti agri-

coli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l‟allevamento di animali (precedente la macellazione) o la pesca, da cui si ricavano esclusivamente prodotti che non vengono sottoposti ad alcuna operazione successiva al raccolto o alla cattura, ad eccezione del semplice trattamento fisico;

33. prodotti a partire da OGM: prodotti completamente o parzialmente ottenuti

a partire da OGM, tuttavia non contenenti o costituiti da simili organismi;

34. razione giornaliera: la quantità totale di alimenti per animali, calcolata sulla

base di un tasso di umidità del 12 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media al giorno per coprire il suo fabbisogno nutrizionale globale;

35. sostanze indesiderabili: le sostanze o i prodotti, ad eccezione degli agenti

patogeni, presenti nei e/o sui prodotti destinati all'alimentazione animale e che rappresentano un potenziale rischio per la salute dell‟uomo, degli animali o per l'ambiente oppure possono influire negativamente sulla produzione animale;

36. supporto: la sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti

modificare fisicamente un additivo per l‟alimentazione animale allo scopo di facilitarne la manipolazione, l‟applicazione o l‟uso, senza alterarne la funzione tecnologica e senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico;

8 RS 814.911