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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
c. danneggiare il consumatore alterando le caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.
3L'additivo per l'alimentazione animale deve:
a. avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti per animali;
b. avere un effetto positivo sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale;
c. avere un effetto positivo sul colore di pesci e uccelli ornamentali;
d. soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali;
e. avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;
f. avere un effetto positivo sulla produzione, sulle prestazioni o sul benessere degli animali agendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali; o
g. avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.
Art. 26 Categorie di additivi per l‟alimentazione animale
1Gli additivi per l'alimentazione animale sono classificati, a seconda delle loro funzioni e proprietà, in una o più delle seguenti categorie:
a. additivi tecnologici: le sostanze aggiunte agli alimenti per animali per scopi tecnologici;
b. additivi organolettici: le sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali migliora o modifica le proprietà organolettiche degli stessi o le caratteristiche visive delle derrate alimentari derivate da animali;
c. additivi nutrizionali;
d. additivi zootecnici: gli additivi utilizzati per influire positivamente sui parametri produttivi di animali in buona salute o sull'ambiente;
e. coccidiostatici e istomonostatici.
2All'interno delle categorie di cui al capoverso 1 gli additivi per l'alimentazione animale sono altresì suddivisi in uno o più gruppi funzionali in funzione della nomenclatura del Dipartimento.
3Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, il Dipartimento può fissare nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per l'alimentazione animale.
Art. 27 Domanda di omologazione
1Le domande di omologazione vanno trasmesse all‟Ufficio federale.
2Può presentare domanda di omologazione ed essere titolare di un‟autorizzazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera o è domiciliato in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo che prevede la non applicazione delle presenti esigenze.