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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

Art. 65 Lista degli additivi geneticamente modificati

1Gli additivi per l‟alimentazione animale di cui all‟articolo 5 capoverso 2 sono omologati se figurano nella lista degli additivi geneticamente modificati (lista II degli alimenti OGM per animali).

2L‟Ufficio federale iscrive gli additivi geneticamente modificati sulla lista II degli alimenti OGM per animali se:

a. adempiono le esigenze di cui agli articoli 25 e 59 capoverso 1;

b. adempiono le esigenze dell‟ordinanza del 10 settembre 200817 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente, nel caso in cui contengano o siano costituiti da organismi geneticamente modificati.

3L‟omologazione è limitata a un periodo di dieci anni. Viene prorogata, su richiesta, per altri dieci anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano a essere adempiute. L'omologazione decade qualora prima della scadenza del periodo di validità non sia presentata alcuna domanda di proroga.

4L'Ufficio federale completa con gli additivi autorizzati come OGM le liste di additivi per l'alimentazione animale di cui all'articolo 23 nei gruppi corrispondenti. L'iscrizione deve prevedere la menzione dell'autorizzazione come OGM.

Art. 66 Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modifi-

cati

1Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da simili materie prime possono essere immessi sul mercato se:

a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omologati non supera lo 0,5 per cento di massa;

b. il produttore può comprovare che sono stati presi provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate; e

c. gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato conformemente al regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 200318 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, se tracce di questi organismi geneticamente modificati sono tollerate nell‟UE o se gli organismi sono tollerati giusta l‟articolo 23 dell‟ordinanza del 23 novembre 200519 sulle derrate alimentari e gli oggetti d‟uso (ODerr).

2Se una partita di materia prima importata contiene tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, l‟Ufficio federale può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta,

17 RS 814.911

18 GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

19 RS 817.02